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Decreto — n. 2369/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2369/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax court judgment extinguished because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The Agency of Revenue argued for the appeal's continuation, but the court found no valid request to proceed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the taxpayer to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal statutory time limit deemed withdrawal tax litigation procedural extinction legal costs Italian Civil Code contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
di Catania n.4486/2019 depositata il 15/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 7337/2020 Numero sezionale 193/2026 Numero di raccolta generale 2369/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
di Catania n.4486/2019 depositata il 15/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7337/2020 Numero sezionale 193/2026 Numero di raccolta generale 2369/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7337/2020 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Concetta Zaccaria, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Flaccavento -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Catania n.4486/2019 depositata il 15/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7337/2020 Numero sezionale 193/2026 Numero di raccolta generale 2369/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, il 02/02/2026. Rosanna Angarano Numero registro generale 7337/2020 Numero sezionale 193/2026 Numero di raccolta generale 2369/2026 Data pubblicazione 04/02/2026