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Decreto — n. 2365/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request ruling within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2365/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the tax cassation appeal extinguished because the taxpayer failed to request a decision within the statutory 40-day period. The primary appellant, the Revenue Agency, challenged a regional commission ruling, while the taxpayer, Maurizio Corsi, filed an incidental counter-appeal. The court ruled that the lapse of time constituted a formal waiver of the right to proceed, resulting in the termination of the proceedings and mutual compensation of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: The failure of a party to request a decision within the forty-day period following the notification of a settlement proposal constitutes a formal waiver, leading to the automatic extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit lapse tax administrative litigation waiver by inaction compensation of costs contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5580/2020 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro sul controricorso incidentale proposto da Corsi Maurizio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpiero Porcaro -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale FRIULI VENENZIA GIULIA n.98/2019 depositata il 26/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 5580/2020 Numero sezionale 192/2026 Numero di raccolta generale 2365/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 In considerazione del rigetto di entrambi i ricorsi (principale ed incidentale), le spese vanno compensate.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 31/01/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 5580/2020 Numero sezionale 192/2026 Numero di raccolta generale 2365/2026 Data pubblicazione 04/02/2026