Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Baia Velina Srl, did not act to preserve the right to a ruling, while the controricorrente, Gamma Tributi Srl, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following the proposal of judgment definition results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8424/2021 R.G. proposto da: Baia Velina Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carla d'Agostino unitamente all’avvocato Vincenzo Sarnicola -ricorrente- contro Gamma Tributi Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Mele -controricorrente- avverso la sentenza della Comm. trib. reg. Campania n.679/2021 depositata il 25/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 8424/2021 Numero sezionale 189/2026 Numero di raccolta generale 2356/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 03/02/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 8424/2021 Numero sezionale 189/2026 Numero di raccolta generale 2356/2026 Data pubblicazione 04/02/2026