Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax court judgment extinguished because the taxpayer failed to request a decision within the statutory 40-day period. The Agency of Revenue argued for the dismissal based on the procedural silence, while the taxpayer did not submit a timely request to continue the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the taxpayer to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3263/2020 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale Dello Stato -ricorrente- contro Immobilia Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso unitamente agli avvocati Giuseppe A. Della Ducata, Michele Lembo -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Lecce n.3081/2018 depositata il 11/10/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 3263/2020 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 2355/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, il 02/02/2026 Rosanna Angarano Numero registro generale 3263/2020 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 2355/2026 Data pubblicazione 04/02/2026