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Decreto — n. 2350/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 2350/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, had not responded to the court's proposal for judgment definition, triggering the automatic expiration of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal 40-day statutory period extinction of cassation proceedings failure to request decision litigation costs allocation contenzioso tributario arretrati d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 5642/2021 Numero sezionale 187/2026 Numero di raccolta generale 2350/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5642/2021 R.G. proposto da: Maria Elisabetta Ricciardelli, Ricciardelli Luigi rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Coletta unitamente all’avvocato Luigi Ricciardelli -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n.3867/2020 depositata il 23/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 5642/2021 Numero sezionale 187/2026 Numero di raccolta generale 2350/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 710,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito Così deciso in Roma, il 02/02/2026 Rosanna Angarano Numero registro generale 5642/2021 Numero sezionale 187/2026 Numero di raccolta generale 2350/2026 Data pubblicazione 04/02/2026