Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished due to procedural non-compliance. The appellant failed to request a ruling within the mandatory forty-day period following the court's proposal for judgment definition. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory forty-day period following the proposal for judgment definition constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29265/2021 R.G. proposto da: Giuseppe Boni, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Marcoccia -ricorrente- contro Viterbo Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Di, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.2297/2021 depositata il 03/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 29265/2021 Numero sezionale 186/2026 Numero di raccolta generale 2349/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 31/01/2026 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 29265/2021 Numero sezionale 186/2026 Numero di raccolta generale 2349/2026 Data pubblicazione 04/02/2026