Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, Berardina Gandini, had filed a challenge against a tax agency judgment but remained silent on the procedural proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for judgment within 40 days, the appeal is deemed withdrawn and the litigation is extinguished.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25477/2021 R.G. proposto da: Berardina Gandini, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Lodoli unitamente all’avvocato Lorenzo Lodoli -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Latina n.1235/2021 depositata il 01/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 25477/2021 Numero sezionale 184/2026 Numero di raccolta generale 2344/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 30/01/2026 Rosanna Angarano Numero registro generale 25477/2021 Numero sezionale 184/2026 Numero di raccolta generale 2344/2026 Data pubblicazione 04/02/2026