Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no request was made by the appellant after the proposal for judgment was communicated, triggering automatic dismissal under civil procedure rules. Consequently, the judgment was declared extinct and court costs were compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within 40 days of the proposal for judgment results in the automatic extinction of the cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Presidente/Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11226/2023 R.G. proposto da: Vito Armando Grieco, Maria Stefania Elena Lepenne, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Vaccaro -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione -intimato- avverso la sentenza della Comm. Tributaria Ii Grado di Matera n.382/2022 depositata il 28/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 11226/2023 Numero sezionale 181/2026 Numero di raccolta generale 2332/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese, stante l’esito del giudizio P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento Così deciso in Roma, il 02/02/2026 Rosanna Angarano Numero registro generale 11226/2023 Numero sezionale 181/2026 Numero di raccolta generale 2332/2026 Data pubblicazione 04/02/2026