Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 2326/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the litigation.

Numero d'incarto Decreto — n. 2326/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Pier Francesco Giannarelli, had filed a challenge against a regional tax court ruling but remained silent after the court proposed a final definition. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the litigation and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal proposed definition extinction of litigation tax cassation appeal statutory time limit procedural waiver costs allocation responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 28389/2021 Numero sezionale 179/2026 Numero di raccolta generale 2326/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 28389/2021 Numero sezionale 179/2026 Numero di raccolta generale 2326/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28389/2021 R.G. proposto da: Pier Francesco Giannarelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Tognarini -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze n.589/2021 depositata il 17/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 28389/2021 Numero sezionale 179/2026 Numero di raccolta generale 2326/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 30/01/2026 Rosanna Angarano Numero registro generale 28389/2021 Numero sezionale 179/2026 Numero di raccolta generale 2326/2026 Data pubblicazione 04/02/2026