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Decreto — n. 2325/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under CPC Art. 380-bis.

Numero d'incarto Decreto — n. 2325/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond within the mandatory forty-day period. The appellant, representing a taxpayer against the tax authority, did not request a decision after the procedural proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal for judgment termination constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory response deadline waiver of rights procedural proposal litigation costs allocation tardivo pagamento delle spese tempestività tributaria pagamento dell'emolumento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.4735/2021 depositata il 25/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 2475/2022 Numero sezionale 178/2026 Numero di raccolta generale 2325/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.4735/2021 depositata il 25/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 2475/2022 Numero sezionale 178/2026 Numero di raccolta generale 2325/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2475/2022 R.G. proposto da: Giuseppe Boni, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Marcoccia -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.4735/2021 depositata il 25/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 2475/2022 Numero sezionale 178/2026 Numero di raccolta generale 2325/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 31/01/2026 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 2475/2022 Numero sezionale 178/2026 Numero di raccolta generale 2325/2026 Data pubblicazione 04/02/2026