Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request ruling within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a regional tax commission decision extinguished because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The taxpayer, Via Cola Di Rienzo 173 Srl, had not responded to the tax authority's proposal for case definition, while the state argued the silence constituted a waiver of rights. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and dismissed the proceedings, ordering the taxpayer to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling within forty days of the proposal for case definition results in the deemed renunciation of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22763/2021 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Via Cola Di Rienzo 173 Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Isgro' unitamente agli avvocati Paolo Magnaschi, Massimo Scalia -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.2177/2021 depositata il 26/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 22763/2021 Numero sezionale 177/2026 Numero di raccolta generale 2324/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge se dovuti. Così deciso in Roma, il 02/02/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 22763/2021 Numero sezionale 177/2026 Numero di raccolta generale 2324/2026 Data pubblicazione 04/02/2026