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Decreto — n. 2320/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 2320/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Gallinaro Luciana, had filed the appeal against a regional tax commission decision but remained silent after the court proposed a definition. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed definition of the cassation appeal within the statutory period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision 40-day statutory period waiver of appeal tax litigation procedure legal costs allocation Civil Procedure Code contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, second comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 18429/2019 Numero sezionale 176/2026 Numero di raccolta generale 2320/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18429/2019 R.G. proposto da: GALLINARO LUCIANA, rappresentata e difesa dall'avvocato DONATELLA NASTRO unitamente all’avvocato SIMONA MAROTTA -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente incidentale condizionato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n.10720/2018 depositata il 12/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 18429/2019 Numero sezionale 176/2026 Numero di raccolta generale 2320/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito Così deciso in Roma, il 02/02/2026 Rosanna Angarano Numero registro generale 18429/2019 Numero sezionale 176/2026 Numero di raccolta generale 2320/2026 Data pubblicazione 04/02/2026