Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Iccrea Bancaimpresa S.p.a., had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Comune di Lonato del Garda, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3345/2023 R.G. proposto da: Iccrea Bancaimpresa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Moretti -ricorrente- contro Comune di Lonato del Garda in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Bonzani -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.2779/2022 depositata il 01/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 3345/2023 Numero sezionale 172/2026 Numero di raccolta generale 2305/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti. Così deciso in Roma, il 02/02/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 3345/2023 Numero sezionale 172/2026 Numero di raccolta generale 2305/2026 Data pubblicazione 04/02/2026