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Ordinanza — n. 2251/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses taxpayer appeal, ruling late R&D credit declaration causes statutory forfeiture. Tax authority wins on decadenza grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2251/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision to reject a late declaration of R&D tax credits. The taxpayer argued that the omission was a mere formal error allowing correction beyond statutory limits, while the tax authority contended the missing data constituted a substantive defect triggering forfeiture. The court ruled that because the integrative declaration was submitted after the deadline, it could not validly amend the original return, resulting in the loss of the credit.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 282, legge 296/2006; Art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998: The general principle of unlimited amendment of tax declarations does not apply when specific statutory deadlines for claiming credits have expired, rendering late submissions ineffective for correction.

Parole chiave

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R&D tax credit statutory forfeiture late declaration tax amendment decadenza integrative declaration tax liability dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 282, legge 27 dicembre 2006, n. 296
600 del 1973, con la quale, per l’anno di imposta 2011,intimava il pagamento della somma di euro 68.298,06, così disconoscendo il credito di cui all’art. 1, commi 280-283legge n.
Art. 2, comma 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
76, all’art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art.
Art. 384 c.p.c.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto; tenuto conto che non vi sono accertamenti di fatto da demandare al Giudice regionale, la Corte, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. , rigetta il ricorso originariodella contribuent e .
artt. 1427 c.c
art. 384 c.p
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto; tenuto conto che non vi sono accertamenti di fatto da demandare al Giudice regionale, la Corte, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 13378/2016
Cass. n. 29126/2022
Cass. n. 14648/2024
Cass. n. 34266/2021
Sez. U n. 13378/2016
Sez. U n. 13378/2016).Le stesse Sezioni Unite, infatti, con la pronuncia indicata, hanno ribadito che il Cons.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22776/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro PASTIFICIO DE SORTIS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Lebotti, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. BASILICATA , n. 284/2017,depositata il 12/04/201 7; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio2026 dal consigliere Rosanna Angarano.

Credito di imposta ex art.1 co - 280-283 legge n. 296 del 2006– omessa indicazione nel quadro RU –decadenza Cons. est. Rosanna Angarano 2 FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate, previa comunicazione di irregolarità, notificava a Pastificio De Sortis s.r.l. cartella di pagamento, emessa a seguito di procedura automatizzata, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale, per l’anno di imposta 2011,intimava il pagamento della somma di euro 68.298,06, così disconoscendo il credito di cui all’art. 1, commi 280-283legge n. 296 del 2006.

L’Ufficio rilevava che il credito era statoutilizzato in compensazione con modello F24 del 16 giugno 2011, sebbene non fosse stato indicato nel quadro RU della dichiarazione Mod. Unico del 2012, e che solo con dichiarazione integrativa a favore, presentata il 27 ottobre 2014, dopo la comunicazione di irregolarità, la società aveva compilato il quadro RU.

2. La società impugnava la cartella innanzi alla C.t.p. di Potenza che rigettava il ricorso. Avverso la sentenza di primo grado la società spiegava appello che veniva accolto dalla C.t.r. con la sentenza in epigrafe. Il giudice di secondo grado, in particolare, riteneva che la dichiarazione fosse emendabile in sede contenziosa anche oltre i termini di cui all’art. 8, commi 8 e 8-bis d.P.R. n. 322 del 1998. Avverso detta sentenza, l’Agenzia delle entratepropone ricorso per cassazione nei confronti della società che resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 282,legge 27 dicembre 2006, n. 296, ald.m. 28 marzo 2008, n. 76, all’art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la mancata compilazione del quadro RW fosse un mero errore formale e che, pertanto, la dichiarazione fosse emendabile anche oltre il termine previsto per la sua integrazione, nonostante l’omissione su uno degli Cons. est.

Rosanna Angarano 3 elementi richiesti dalla legge per godere del credito a pena di decadenza. Aggiunge che la C.t.r. ha confuso il pianodell’integrazione della dichiarazione con quello della deduzione in sede giudiziaria di errori commessi, cosìnon chiarendo a quale delle due diverse ipotesi dovesse ricondursila fattispecie; che l’omessa compilazione del quadro RU hanatura sostanziale ed è prevista a pena di decadenza .

2. Il motivo è fondato. 2.1. L’art. 1, comma 280, leggen. 296 del 2006, prevede che a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo pre-competitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. Ai sensi del comma 282,poi, il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 96 e art. 109, comma 5, t.u.i.r. e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280, sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 n. 241 del 1997 e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. 2.2.

Questa Corte ha già chiarito che nella fattispecie in esame, la decadenza è connaturata alla struttura dell'istituto, in quanto è coerente con la scelta di accordare il beneficio in relazione all'esercizio Cons. est. Rosanna Angarano 4 fiscale nel corso del quale si siano sostenuti costi per ricerca e sviluppo. La mancata indicazione del credito, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso, ne impedisce il riconoscimento in diminuzione dell'imposta altrimenti dovuta. Il credito in questione, infatti, non deriva dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo, ma da un beneficio appositamente accordato a fronte di precise scelte politiche, finalizzate a incentivare la ricerca e lo sviluppo; la mancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso, dunque, non determina una decadenza formale.

Una tale qualificazione, riferita alla decadenza, può riguardare le dichiarazioni di scienza(Cass. n. 29126 /2022 ) . L'indicazione nelquadro R U della dichiarazione annuale del credito diimposta in questione è , difatti, atto negoziale e non di scienza, in quanto è volta a mutare (con rettifica in aumento) la base imponibile, e,contestualmente, ad inserirvi il credito di imposta. Il contribuente al quale sia stato concesso il beneficio può decidere di usufruirne o no; ma, per beneficiarne, deve esprimere la propria volontà all'interno della dichiarazione dei redditi mediante la compilazione del quadro appositamente predisposto dall'Amministrazione. 2.3.

Le manifestazioni di volontà aventi valore negoziale sono irretrattabili,anche in caso di errore, salvo che il contribuente non ne dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 c.c.e segg., l'essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell'amministrazione finanziaria. Questa Corte, con consolidato orientamento, ha affermato che, sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, Cons. est.

Rosanna Angarano 5 nondimeno, quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione (tra le più recenti, Cass. n. 15241 /2020 ; Cass. n. 31237 /2019 ;

Cass. n. 26992/2019; Cass. n. 5105 /2019 ; Cass n. 25596 /2018 ; Cass. n. 610/2018). 2.4. Non osta a quanto statuito il principio affermato dalle Sezioni Unite per il quale la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'impostao di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8-bis,d.P.R. n. 322 del 1988 è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante ; l a possibilità d i emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973;i l contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativaprevista dall' art. 2 d .P .R n. 322 del 1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 d.P.R. n.602 del 1973 , in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria" (Cass.

Sez. U n. 13378/2016).Le stesse Sezioni Unite, infatti, con la pronuncia indicata, hanno ribadito che il Cons. est. Rosanna Angarano 6 principio della generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze (nello stesso senso Cass.n. 29126/2022) Nella fattispecie in esame, è pacifico che la dichiarazione integrativa, contenente l'indicazione dei crediti, omessa nella dichiarazione originaria, sia stata presentata oltre i termini, risultando, pertanto, inidonea ad emendare la dichiarazione presentata precedentemente; la presentazione tardiva delle dichiarazioni integrative, oltre ad impedire la compensazione dei crediti originariamente omessi, non è idonea a modificare o integrare validamente, con l'inserimento di nuovi elementi, le dichiarazioni che il contribuente assume lacunose o errate in suo danno (nello stesso senso Cass.n. 14648/2024).

Peraltro, va rilevato che, con specifico riguardo ai crediti diimposta relativi alle spese sostenute per ricerca e sviluppo, questa Corte nell'attribuire natura negoziale, e non di scienza, alla dichiarazione resa per usufruirne, ha costantemente statuito che l'indicazione del detto credit nella dichiarazione dei redditi, all'interno dell'appositoquadro, è richiesta a pena di decadenza (cfr. Cass. n. 14648/ 2024 cit. e Cass.n. 34266/2021).

3. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto; tenuto conto che non vi sono accertamenti di fatto da demandare al Giudice regionale, la Corte, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. , rigetta il ricorso originariodella contribuent e . Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, oltre quelle prenotate a debito. Le spese delle fasi di meritorestano compensate per il consolidarsi della giurisprudenza dopo la proposizione del ricorso. P.Q.M Cons. est. Rosanna Angarano 7 La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito,ex art. 384 c.p.c. rigetta l’originario ricorso della contribuente. Dichiara interamente compensate le spese dei gradi di merito. Condanna la controricorrente al pagamento in