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Ordinanza — n. 2243/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassates ruling on poker winnings abroad, ruling EU treaties and tax treaties require different taxation than domestic gambling income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2243/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation annulled a regional tax court decision regarding a taxpayer's unreported poker winnings from authorized casinos in Poland and the USA. The taxpayer argued that taxing these foreign winnings under the 'other income' provision created unconstitutional disparities compared to domestic gambling income. The court held that EU law and bilateral tax treaties mandate a source-based or worldwide taxation approach, making the domestic 'other income' classification incompatible and generating intolerable treatment disparities.

Regesto Legislator

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Art. 67, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 917/1986; Art. 18, 52, 56 TFUE; Art. 22 OECD Model Convention: Winnings from gambling abroad cannot be taxed under the 'other income' provision of Art. 67 d.P.R. n. 917/1986 as this creates intolerable disparities of treatment prohibited by EU law and bilateral tax treaties.

Parole chiave

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taxation of gambling winnings EU law supremacy bilateral tax treaties source taxation principle fiscal disparity treatment Cassazione ordinanza international poker winnings reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 67, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 917/1986
Resta comunque escluso, come già evidenziato-sia per i Paesi U.E., sia per i Paesi extra U.E., ma regolati da convenzioni bilaterali basate sui medesimi principi del mercato eurounitario-la tassazione in Italia secondo la formula dei “redditi diversi” di cui all’art. 67 d.P.R.
Art. 18, 52, 56 TFUE
Art. 22 OECD Model Convention
640/1972, oppure il criterio di tassazione worldwidedi cui all’art. 22 del predetto modello di Convenzione, secondo modalità da accertarsi nel merito.
Art. 1, 3 d.P.R. n. 640/1972
Art. 22 d.P.R. n. 640/1972
640/1972, oppure il criterio di tassazione worldwidedi cui all’art. 22 del predetto modello di Convenzione, secondo modalità da accertarsi nel merito.
art. 67 d.P.R. n. 917/1986
Resta comunque escluso, come già evidenziato-sia per i Paesi U.E., sia per i Paesi extra U.E., ma regolati da convenzioni bilaterali basate sui medesimi principi del mercato eurounitario-la tassazione in Italia secondo la formula dei “redditi diversi” di cui all’art. 67 d.P.R.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16444/2017 R.G. proposto da : Alfio Battisti, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Rossi -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore,ex lege rappresentat a e difes a dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, n. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Roma n. 9183/2016depositata il 23/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal co:

Marcello Maria Fracanzani. FATTI DI CAUSA Nel dicembre 2009 il sig. Alfio Battisti partecipava ad un torneo di poker che si svolgeva in presenza presso una Casa da gioco autorizzata a Varsavia, riscuotendo una vincita pari ad €.151.418,84, che non dichiarava al Fisco italiano. Nello stesso anno partecipava ad analogo torneo in Las Vegas, vincendo €.26.334,00, parimenti non esposti in Italia. All’esito di controlli su ampia scala, tesi a contrastare l’evasione fiscale sul gioco d’azzardo internazionale, il 19 settembre 2011 veniva formato processo verbale di constatazione dalla Guardia di Finanza, cui seguiva avviso di accertamento sintetico con ripresa a tassazione delle predette somme, quale reddito diverso, ai fini dell’art. 67, primo comma, lett. e)del d.P.R. n. 600/1973, oltre ad irrogazione di sanzioni.

L’atto impositivo era avversato dal contribuente, ma entrambi i gradi di merito erano rigettati, confermando la ripresa a tassazione. Ricorre per cassazione il contribuente, agitando sei motivi di doglianza, mentre l’Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Vengono proposti sei motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione degli articoli 18, 52 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché dell’art. 69, comma primo bis, del d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza lamentando disparità di trattamento fra proventi tratti da Case da gioco autorizzate in Italia e quelle situate in altri Paesi dell’Unione europea. 1.2.

Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 2, 22, 23 e 24 della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni stipulata fra il Governo Italiano ed il Governo degli Stati Uniti d’America, nonché l’analoga Convenzione stipulata tra il Governo Italiano e la Repubblica di Polonia.

2. I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, vertendo sul sistema italiano di tassazione dei proventi di vincita all’estero e sono fondati nei termini che seguono. 2.1. Il tema è stato già affrontato da questa Suprema Corte di legittimità, confermando il proprio orientamento anche di recente, dal quale non si vede qui ragione per discostarsi. Ed infatti, è stato affermato che in tema di imposte sui redditi, le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati dell'UE non possono essere assoggettate a tassazione come redditi diversi ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett.

d) e 69, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione "ratione temporis" vigente), dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria, rispetto redditi simili provenienti da case da gioco situate nel territorio nazionale, della libera prestazione dei servizi, quale garantita dall'art. 56 TFUE, nei confronti non soltanto dei prestatori, ma anche dei destinatari di tali servizi, giustificandosi un diverso trattamento solo in presenza di comprovati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica di cui all'art. 52 TFUE (cfr.

Cass. V, n. 13038/2021; cfr. altresì Cass. T., n. 3879/2025). Pertanto, il regime di tassazione delle vincite, al netto delle trattenute alla fonte che è onere di parte contribuente dimostrare, non può essere diverso se esse siano conseguite in Italia o in altro Paese aderente all’Unione europea, ovvero in altro Paese che abbia concluso specifica convenzione, donde si possa parlare di spazio fiscale unitario. 2.2. Più precisamente, come ricordato, questa Corte ha affermato che le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati dell'UE non possono essere assoggettate a tassazione come redditi diversi ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett.

d) e 69, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione "ratione temporis" vigente), dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria, rispetto redditi simili provenienti da case da gioco situate nel territorio nazionale, della libera prestazione dei servizi, quale garantita dall'art. 56 TFUE, nei confronti non soltanto dei prestatori, ma anche dei destinatari di tali servizi, giustificandosi un diverso trattamento solo in presenza di comprovati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica di cui all'art. 52 TFUE. (Così, Cass.

V., n. 13038 del 14/05/2021 cit., conforme anche Cass. V, n. 22424 del 25/07/2023). Ma tale statuizione, che trasfonde nel nostro ordinamento principi di esclusiva rilevanza comunitaria, non riguarda vincite ottenute nei paesi extra UE bensì, come può leggersi nella motivazione, premi vinti in Slovenia. La questione, più in generale, era stata oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea (Causa C- 367/13 Pier Paolo Fabretti/Agenzia delle Entrate), alla quale era sottoposto il seguente quesito: “Se l'assoggettamento ad obblighi dichiarativi ed impositivi a fini fiscali delle vincite conseguite presso case da gioco di Paesi membri dell'Unione Europea da persone residenti in Italia, come previsto dall'articolo 67, lettera d) DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR), si ponga in contrasto con l'articolo 49 del Trattato CE (ora 56 TFUE), oppure se sia da ritenersi giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o disanità pubblica, ai sensi dell'articolo 46 del Trattato CE (ora 52 TFUE)”.

Orbene, la Corte di Giustizia, con sentenza del 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13, ha dichiarato che “gli articoli 52 e 56 TFUE devono essere interpretati nelsenso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall'imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato”. 2.3. Sennonché questi stessi principi che regolano il mercato eurounitario sono stati elaborati dall’OCSE nel redigere il modello di convenzione contro le doppie imposizioni che è stato trasfuso nelle convenzioni bilaterali fra Italia e Repubblica di Polonia (ratificata con legge 21 febbraio 1989, n.97, quando la Polonia non faceva ancora parte della Comunità economica europea) e fra Italia e Stati Uniti d’America (ratificata con legge 3 marzo 2009, n, 20).

Ne consegue che per tali vincite resta applicabile -in linea di principio- il criterio di tassazione Source , qual è l’imposta sostitutiva sugli intrattenimenti (ISI) di cui agli articoli 1 e 3 del d.P.R. n. 640/1972, oppure il criterio di tassazione worldwidedi cui all’art. 22 del predetto modello di Convenzione, secondo modalità da accertarsi nel merito. Resta comunque escluso, come già evidenziato-sia per i Paesi U.E., sia per i Paesi extra U.E., ma regolati da convenzioni bilaterali basate sui medesimi principi del mercato eurounitario-la tassazione in Italia secondo la formula dei “redditi diversi” di cui all’art. 67 d.P.R. n. 917/1986 per le ragioni di incompatibilità fra tali discipline che genera intollerabili disparità di trattamento, come messo in evidenza dalla Corte di giustizia e da questa Suprema Corte di legittimità, nei precedenti sopra citati.

Tali elementi non risultano esaminati e neppure considerati nella sentenza in scrutinio che dev’essere cassata con riedizione del giudizio di merito in base ai principi illustrati nei paragrafi precedenti.

3. Dall’accoglimento dei primi due motivi restano assorbiti gli altri quattro che si sostanzino in doglianze di omessa pronuncia od omesso esame, questioni che potranno essere affrontate nella riedizione del giudizio di merito. 3.1. Ed infatti, il terzo motivo attiene ad omessa pronuncia su violazione degli articoli 2, 3, 53 e 97 della Costituzione, per violazione dei principi cardine della capacità contributiva e della legittimità dell’azione amministrativa; il quarto motivo attiene ad omessa pronuncia sull’applicabilità delle sanzioni ex art. 10 l. n. 212/2000; il quinto motivo riguarda l’omesso esame di fatti decisi, da intendersi in relazione alla denuncia di violazione degli articoli 18, 52 e 56 del TFUE e, infine, il sesto ed ultimo motivo riguarda l’omesso esame della convenzione sulle doppie imposizioni stipulata fra Governo Italiano e Repubblica di Polonia e Governo Italiano e Stati Uniti d’America. In disparte i profili di ammissibilità dei motivi testé elencati, le questioni sottese potranno trovare esame nella riedizione del giudizio di merito.

4. In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dai primi due motivi, assorbiti i rimanenti, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi ai principi sanciti in motivazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – Roma, in dive