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Decreto — n. 2238/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2238/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2238/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 19038/2020proposto da: PASQUALE GALLO, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Gallo; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE,in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 6116/2/2019, depositata il 5 novembre 2019. Visto l’atto depositato il 25 novembre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che sono si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 29/01/2026 La President

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2238/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 19038/2020proposto da: PASQUALE GALLO, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Gallo; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE,in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 6116/2/2019, depositata il 5 novembre 2019. Visto l’atto depositato il 25 novembre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che sono si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 29/01/2026 La President

Parole chiave

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contenzioso tributario arretrati d'imposta conseguenze del ritiro ritiro dell'azione giudiziaria azione revocatoria fallimentare detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 25 novembre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che sono si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 19038/2020proposto da: PASQUALE GALLO, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Gallo; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE,in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 6116/2/2019, depositata il 5 novembre 2019. Visto l’atto depositato il 25 novembre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che sono si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 29/01/2026 La President