Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2225/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses request to correct material error regarding advance of costs when only one of multiple lawyers made the declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2225/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court rejected the taxpayer's request to correct a material error claiming that all their lawyers advanced litigation costs. While the taxpayer was represented by three lawyers, only one had formally declared the advance of expenses required by Article 93 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that such a declaration must explicitly cover the entire defense team, which was not done here. Consequently, the administrative procedure for cost adjustment could not proceed, and the request was dismissed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 93 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: When a party is assisted by multiple defenders, the declaration of advanced costs must refer to the entire defense team; without such reference, the administrative procedure for cost adjustment cannot be ordered.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction advance of costs multiple defenders procedural declaration administrative procedure litigation expenses Code of Civil Procedure contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 93 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 93 c.p
art. 391 - bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.n.21281/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27862 /20 19 R.G. proposto da GI.CO. TRADING S.A.S. DI COZZOLINO GIOACCHINO IN LIQUIDAZIONE,in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, COZZOLINO GIOACCHINO , IAQUINTO M ARIA tutti rappresentati e difesi dall’avv. Raffaele Marsiglia come da distinte procure special i in atti (PEC: rafmarsiglia@pec.it ) , dall’avv. Francesco Giuliani (PEC: francescoguzzanti@ordineavvocatiroma.org ) e dall’avv. ValentinaGuzzanti ( valentinaguzzanti@ordineavvocatiroma.org ) –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore Oggetto:correzione erroremateriale Cons.Est.Roberto Succio - 2 rappresentata e difesa con il patrocinio ex lege dall’Avvocatura Generaledello Stato -controricorrente – avverso l’ordinanza di questa Corte di cassazione , sezione tributaria,n. 196 50 /24 depositata in data 16 luglio 2024 ; udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 11/12/2025d a l C onsigliere Roberto Succio ;

Rilevatoche: - con l’ordinanza di cui in premessa questa Corte provvedeva, oltre alrigetto del ricorso principale e alla dichiarazione di assorbimento delricorso incidentale, anche in ordine alle spese di lite statuendo: “condannail ricorrente al pagamento a favore de i controricorrenti delle spese che liquida in euro 18.000,00 oltre 15% spese gen., euro200 per esborsi e altri accessori di legge.”; - in controricorso, i contribuenti concludevano chiedendo anche la “…vittoriadi spese ed onorari dei giudizi da attribuire al difensore anticipatario”,avv.

Raffaele Marsigl ia; - il ricorso (all’accoglimento del quale l’Amministrazione Finanziaria nonsi oppone, affidandosi – nel proprio atto - alla decisione della Corte)va rigettato; - è invero pacifico che la dichiarazione di aver anticipato le spese dellequali si chiede la distrazione sia stata formulata dal solo avv. Raffaele Marsiglia e non anche dagli altri difensori del contribuente, Francesco Giuliani e Valentina Guzzanti, nominati con procura speciale depositata il 15 marzo 2024 “in aggiunta” (comesi legge nella ridetta procura ad litem ) ; - trova quindi applicazione la giurisprudenza di questa Corte (Cass.n.21281/2018) se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli Cons.Est.Roberto Succio - 3 onorarioggetto della richiesta; tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'interocollegio difensivo , il che in questo caso non è avv enuto ; - poiché tale dichiarazione non può riferirsi a tutti i difensori, non vadisposta la distrazion e ; non sussistono quindi i presupposti per la correzione – nel senso richiesto dalla parte ricorrente – dell’erroremateriale; non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali del giudizio di correzione,poiché il procedimento ex art. 391 - bis c.p.c. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ul