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Ordinanza — n. 2211/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court quashes appeal for lack of reasoning on bank movement justifications.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2211/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court quashed the Second Instance Court's judgment regarding a tax assessment based on bank movements. The taxpayer argued that transfers were family loans and association fees, but the lower court dismissed these as mere assertions without adequate analysis. The Court ruled that the tax authority's legal presumption requires the judge to specifically evaluate and refute the taxpayer's specific justifications, which were ignored.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The tax judge must adequately analyze and refute the taxpayer's specific justifications for bank movements to overcome the legal presumption of taxability, failing which the decision is void for lack of reasoning.

Parole chiave

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tax assessment reasoning bank movement presumption lack of motivation tax appeal cassation family loan justification association fee deduction judicial review standard pagamenti diretti all'agricoltura

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973
L’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 pone una presunzione legale relativa a favore dell’Agenzia delle Entrate con riferimento all’accertamento fondato sui dati acquisiti ai sensi dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Angelo Napolitano relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per avere apoditticamente qualificato in blocco come “mere asserzioni” le giustificazioni offerte dallo stesso contribuente ai movimenti bancari assunti a fondamento della ripresa fiscale.
Art. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992
art. 380 bis c.p
Notificata al contribuente una proposta di decisione accelerata della causa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Russo ha chiesto che quest’ultima fosse definita nelle forme ordinarie.
art. 32 d.P.R. 600/73
Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/73, degli artt.
art. 360 c.p
2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.
artt. 32 d.P.R. 600/73
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità per carenza della motivazione in violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/73, artt.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1586 7 / 20 2 4 R.G. propost o da : Francesco Russo (C.F.: RSSFNC53S23E536H), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’Avv. Salvatore Barbera, con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O RTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 46 2 /202 4 , depositata in cancelleria il 17/1/2024;

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 2 4 ottobre 2025 ; AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEFr.g. n. 15867/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Fatti di causa Con apposito questionario notificato, l’Agenzia delle Entrate invitò ilSig. Russo Francesco (anche “il contribuente” ) a fornire spiegazioni in ordine a tutte le movimentazioni bancarie relative a n. 9 conti correnti accesi rispettivamente presso Banca Carige, l'Intesa San Paolo e Banca delle Nuova Terra Spa con riferimento all'anno d’imposta 2013 e 2014.

Il contribuente ricevuto l’invito contraddittorio n. I000402018 inviò una pec all’Agenzia delle Entrate rappresentando che: “l’invito è stato consegnato in data 20/04/2018, motivo per cui il sottoscritto si è attivato immediatamente per reperire la documentazione da Voi richiesta. Atteso il breve lasso di tempo tra la data di consegna dell’invito ed il contraddittorio fissato per il 27/04/2018 chiede un breve rinvio dello stesso”. Il contribuente pertanto, ricevuto tale invito , richie se presso la Banca Carige, e la San Paolo , gli assegni e tutti i documenti giustificativi.

In particolare,i versamenti più importanti riguardavano, secondo il contribuente,i bonifici di padre in figlio e dalla moglie giustificati dalla richiesta di primo insediamento in agricoltura, nonché i versamenti che il Sig. Russo effettuò come associato nei confronti dell’associazione agricola Bosco (di €.7.798,98 del 08/08/2013 di €.5.002,00 del 10/11/2014 e di €. 5.002,00 del 13/11/2014). Sulla prima contestazione fu rappresentato che il figlio del ricorrente, avendo presentato domanda di primo insediamento , dovettesostenere dei costi ingenti in quanto la domanda non copriva l'intero investimento, epertanto dovette chiedere un prestito al proprio padre e poi ottenute le somme dall'Ispettorato agrario restituì una parte di tali somme. r.g. n. 15867/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano Per quanto riguarda invece la seconda contestazione, ossia i versamenti effettuati all’associazione Bocca d’orso e contestati, il contribuenterappresentò che l’Associazione e il Sig. Russo nella qualità di socio ricevettero gli avvisi di accertamento n. TYU02A500428 anno 2013 e n. TYU02A500019 anno 2014. Tali accertamenti furono impugnati sia dal Sig. Russo che dall’Associazione e la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Siciliaconfermò l’annullamento degli accertamenti con la sentenza n. 275/2023 depositata il 11/01/2023.

La Corte Tributaria di II grado della Sicilia, secondo il contribuente, con la sentenza qui impugnata riten ne genericamente e sommariamente che tutti i recuperi fossero legittimi, in violazione dell’obbligo di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente, per ciascuna operazione, e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze. Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Notificata al contribuente una proposta di decisione accelerata della causa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Russo ha chiesto che quest’ultima fosse definita nelle forme ordinarie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/73, degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 (malgoverno del riparto dell’onere probatorio)”, il contribuente deduce che la sentenza è il frutto di una errata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, in quanto, r.g. n. 15867/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano sebbene la CTR sembri correttamente individuare la questione controversa, la risolve erroneamente. L’Agenzia delle Entrate di Enna, argomenta il contribuente, avrebbe emesso un accertamento bancario nei confronti del Sig. Russo Francesco recuperando a tassazione come ricavi derivanti dalla propria attività commerciale i prestiti infruttiferi concessi con bonifici e assegni al figlio Russo Lorenzo, i prelevamenti e versamenti eseguiti dal Sig. Russo nonché i versamenti come socio effettuati con bonifico all’associazione agricola Bosco (di €.7.798,98 del 08/08/2013 di €.5.002,00 del 10/11/2014 e di €. 5.002,00 del 13/11/2014) contestati anche negli accertamenti n. TYU02A500428 anno 2013 e n. TYU02A500019 e anno 2014 emessi nei confronti all’Associazione Agricola Bosco.

Il contribuente richiama i versamenti effettuati sempre dal Sig. Russo nei confronti dell’Associazione, chel’Ufficio ritiene non giustificati in contraddizione con sentenze emesse dalla stessa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Caltanissetta. Ed ancora, il contribuente si lamenta che lo stesso Ufficio ha ritenuto non giustificati i prestiti infruttiferi emessi dal Sig. Russo Francesco al proprio figlio Lorenzo ritenendoli non giustificati, mentre nel corso del giudizio sarebbe stato dimostrato e documentato che il padre, ossia il Sig.

Francesco Russo, aveva prestato i soldi al figlio Lorenzo in virtù dell’avvio di nuovo insediamento avvenuto nel 2013 che ha comportato il sostenimento di diverse spese per il proprio figlio Lorenzo. Infatti, il figlio del contribuente, avendo presentato domanda di primo insediamento, aveva dovuto sostenere dei costi ingenti, coperti in gran parte dal padre al quale poi le somme sarebbero state restituite. Pertanto, l’Ufficio senza alcuna motivazione avrebbe ritenuto tali prestiti non giustificati recuperando a tassazione le somme per ben due r.g. n. 15867/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano volte prima in uscita (assegni e bonifici dal padre a figlio) e poi entrate (restituzione prestito dal figlio al padre). Ed ancora, afferma il contribuente che l’Ufficio, senza alcuna motivazione, avrebbe ritenuto legittimo il recupero a tassazione della somma di €. 14.723,72 derivante da una mera estinzione del c/c da Carige SpA a Carige Italia. Nel 2013 la Carige S.p.A. è diventata Carige Italia, motivo per cui il contribuente aveva estinto il rapporto con la prima per aprire un nuovo conto corrente con Carige Italia, ma di fatto i soldi sarebbero rimasti sempre gli stessi.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non avrebbe ritenuto giustificato tale estinzione del conto corrente da Carige SpA a Carige Italia recuperando a tassazione la somma di 14.723,72. Ancora, il contribuente si duole che l’Ufficio ha recuperato a tassazione un assegno di €.1.276,00 che il Sig. Russo avrebbe emesso nei confronti della propria moglie. Inoltre, il contribuente si duole che l’Ufficio avrebbe sottoposto a tassazione un giroconto di 3.000,00, ossia somme che lo stesso Sig. Russo da un proprio conto corrente trasferisce ad un altro conto corrente.

Nel caso di specie, il contribuente avrebbe spiegato all’ufficio che i medesimi soldi, pari a 3.000,00, sarebbero passati da un conto corrente ad un altro sempre intestato a Russo Francesco, pertanto non vi era alcuna ragione di tassare tale operazione. Tuttavia, la CTP di Enna non ha speso alcuna motivazione sulla contestazione rappresentata dal ricorrente.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità per carenza della motivazione in violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/73, artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in r.g. n. 15867/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. Angelo Napolitano relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per avere apoditticamente qualificato in blocco come “mere asserzioni” le giustificazioni offerte dallo stesso contribuente ai movimenti bancari assunti a fondamento della ripresa fiscale. 2.1.

Il primo e il secondo motivo di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. L’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 pone una presunzione legale relativa a favore dell’Agenzia delle Entrate con riferimento all’accertamento fondato sui dati acquisiti ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 7 del richiamato d.P.R. n. 600, con la conseguenza che il giudice tributario dinanzi al quale sia impugnato l’avviso di accertamento deve adeguatamente motivare sulla idoneità delle prove e delle argomentazioni addotte dal contribuente a superare quella presunzione.

Nel caso di specie, il contribuente aveva dedotto, a fronte della ripresa fiscale fondata sui movimenti bancari, giustificazioni circa quei movimenti nei rapporti tra lui e il figlio, tra lui e la moglie, tra lui e l’associazione agricola di cui faceva parte, ed anche tra più conti correnti a lui stesso intestati (giroconti), che non risultano essere stati adeguatamente indagati dal giudice di appello. Peraltro, è contraddittorio che il giudice di appello non abbia nemmeno scomputato, dalla ripresa a carico del contribuente, i versamenti fatti a titolo di pagamento delle quote associative a favore dell’associazione agricola Bosco-Bocca D’Orso, a sua volta oggetto di ripresa fiscale con inclusione delle quote associative nella base imponibile.

3. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Sicilia, in diversa composizione. r.g. n. 15867/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. Angelo Napolitano P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la senten