Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Abaco Spa argued against the regional tax commission's ruling, but Bennet Spa contended that the procedural delay rendered the appeal invalid. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to proceed, extinguishing the litigation under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 35911/2019 R.G. proposto da: Abaco Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Zampese -ricorrente- contro Bennet Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariano Protto unitamente all’avvocato Marco Sica controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale PIEMONTEn.473/2019 depositata il 11/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 35911/2019 Numero sezionale 169/2026 Numero di raccolta generale 2167/2026 Data pubblicazione 02/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/01/2026 Il Consigliere Delegato Milena Balsamo Numero registro generale 35911/2019 Numero sezionale 169/2026 Numero di raccolta generale 2167/2026 Data pubblicazione 02/02/2026