Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a regional tax commission decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. Casalasca Servizi Spa, the appellant, did not intervene after the court proposed a settlement, while the respondent, Sinvest Srl, argued for the dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20828/2019 R.G. proposto da: Casalasca Servizi Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Colleluori unitamente all’avvocato Christian Giangrande -ricorrente- contro Sinvest Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Guzzanti unitamente all’avvocato Francesco Giuliani controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale LOMBARDIAn.903/2019 depositata il 25/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 20828/2019 Numero sezionale 167/2026 Numero di raccolta generale 2165/2026 Data pubblicazione 02/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, il 31/01/2026 Il Consigliere Delegato Milena Balsamo Numero registro generale 20828/2019 Numero sezionale 167/2026 Numero di raccolta generale 2165/2026 Data pubblicazione 02/02/2026