Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under CPC Art. 380-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Stanleybet Malta Limited, had not requested a decision on the appeal after the deadline expired, leading the court to deem the filing a renunciation. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5099/2022 R.G. proposto da: Stanleybet Malta Limited in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Feliziani unitamente all’avvocato Daniela Agnello -ricorrente- contro Agenzia Delle Dogane E Dei Monopoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.829/2021 depositata il 12/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 5099/2022 Numero sezionale 166/2026 Numero di raccolta generale 2163/2026 Data pubblicazione 02/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/01/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 5099/2022 Numero sezionale 166/2026 Numero di raccolta generale 2163/2026 Data pubblicazione 02/02/2026