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Decreto — n. 2160/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, declaring the litigation extinguished.

Numero d'incarto Decreto — n. 2160/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to respond to the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, the Revenue Agency, argued for the appeal's continuation, while the respondent, a religious confraternity, remained silent. Consequently, the court ruled that the lack of response constituted a formal renunciation, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the litigation and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal proposed settlement statutory deadline extinction of litigation renunciation by silence legal costs award Italian civil procedure spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4180/2020 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate E Del Territorio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Arciconfraternita Dei Santi Ambrogio E Carlo Della Nazione Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Piccioli controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale LAZIOn.3719/2019 depositata il 20/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4180/2020 Numero sezionale 164/2026 Numero di raccolta generale 2160/2026 Data pubblicazione 02/02/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/01/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 4180/2020 Numero sezionale 164/2026 Numero di raccolta generale 2160/2026 Data pubblicazione 02/02/2026