Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 2156/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis CPC.

Numero d'incarto Decreto — n. 2156/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Stanleybet Malta Limited extinguished because the 40-day response period expired without a request for a decision. The court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal as withdrawn and Article 391 to terminate the proceedings. Consequently, the appellant was ordered to pay the litigation costs of 750 euros to the opposing party.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: An appeal filed by a party who fails to request a decision within the statutory forty-day period is deemed withdrawn, resulting in the extinction of the litigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal statutory deadline deemed withdrawal extinction of proceedings litigation costs contenzioso tributario tassa sulle case da gioco lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.827/2021 depositata il 12/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 4814/2022 Numero sezionale 162/2026 Numero di raccolta generale 2156/2026 Data pubblicazione 02/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.827/2021 depositata il 12/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 4814/2022 Numero sezionale 162/2026 Numero di raccolta generale 2156/2026 Data pubblicazione 02/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4814/2022 R.G. proposto da: Stanleybet Malta Limited in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Feliziani unitamente all’avvocato Daniela Agnello -ricorrente- contro Agenzia Delle Dogane E Dei Monopoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.827/2021 depositata il 12/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 4814/2022 Numero sezionale 162/2026 Numero di raccolta generale 2156/2026 Data pubblicazione 02/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/01/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 4814/2022 Numero sezionale 162/2026 Numero di raccolta generale 2156/2026 Data pubblicazione 02/02/2026