Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court of Cassation declared the appeal filed by Diachem Spa against a regional court judgment extinguished. The court found that 40 days had passed since the proposal for case definition was communicated without the appellant requesting a ruling. Consequently, the court ruled that the appeal must be deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within 40 days of the proposal for definition, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 33634/2019 R.G. proposto da: Diachem Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Arturo Satta unitamente all’avvocato Giorgio Alessandro Roderi -ricorrente- contro Comune Caravaggio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Petretti unitamente all’avvocato Gianfranco Marchesi controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.
LOMBARDIA n.1625/2019 depositata il 08/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Numero registro generale 33634/2019 Numero sezionale 159/2026 Numero di raccolta generale 2151/2026 Data pubblicazione 02/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, il 31/01/2026 Il Consigliere Delegato Milena Balsamo Numero registro generale 33634/2019 Numero sezionale 159/2026 Numero di raccolta generale 2151/2026 Data pubblicazione 02/02/2026