Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gaetano Coccoli against a Campania regional court judgment extinguished. The appellant failed to request a decision on the proposed judgment definition within the mandatory 40-day period required by law. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed judgment definition within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7415/2021 R.G. proposto da: Gaetano Coccoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Coccoli -ricorrente- contro Geset Italia Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Baio unitamente all’avvocato Maria Voccia De Felice controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.CAMPANIA n.5985/2020 depositata il 14/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7415/2021 Numero sezionale 153/2026 Numero di raccolta generale 2126/2026 Data pubblicazione 02/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/01/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 7415/2021 Numero sezionale 153/2026 Numero di raccolta generale 2126/2026 Data pubblicazione 02/02/2026