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Ordinanza Interlocutoria — n. 2119/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal notification invalid if sent to former collection agent's lawyer; court orders renewal to new agency.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2119/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the notification of the cassation appeal to the former collection agent's lawyer invalid due to lack of authority over the successor agency. The appellant argued the notification was defective, while the tax agency contended the document was properly deposited. The court ruled that the original lawyer's mandate did not extend to the new agency and ordered the appellant to renew the notification to the correct entity within 60 days.

Regesto Legislator

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Art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; In proceedings of legality, notification of an appeal to the successor collection agency is invalid if addressed to the lawyer of the former agent, requiring renewal to the new agency's official address.

Parole chiave

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notification validity collection agency successor cassation appeal legal representation mandate ritual notification defect sanation of nullity tax procedure procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1 del d.l. n. 193 del 2016

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 23/02/2021, n. 4845
Cass. Sez. U. 08/06/2021, n. 15911
Cass. 31/05/2022, n. 17741
Come disposto in identiche ipotesi (Cass. 31/05/2022, n. 17741e Cass.
Cass. 24/06/2025, n. 16942
17741e Cass. 24/06/2025, n. 16942), è necessario quindi ordinare la rinnovazione della notificazione a ll’Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta intimata.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16950/2017R.G. proposto da: SETTE ALFREDO EMILIANO, rappresentato e difes o , in virtù di procuraspeciale in calce a l ricorso, dall’Avv. Giuseppe Marinaci ; –ricorrente – contro ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a.), in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,n. 9198/07/2016, depositata in data 23 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026dal C onsigliere Giuliano Tartaglione . Rilevato che:

1. Con ricorso innanzi alla Commissione tributaria p rovinciale di Roma il ricorr ente chiedeva l’annullamento dell’avviso di intimazionen. 097201 3 9118401444, cui era sottes a una cartella di pagamento per omesso pagamento IRPEF relativa al 2002 , eccependo il difetto di notifica di tale atto prodromico. Oggetto: Ricorso per cassazione - Notifica ad ADER presso il difensore del libero foro del grado di appello -Validità -Esclusione L’Agente della riscossione si costituiva depositando la documentazione attestante la notifica della cartella presupposta. La CTP di Roma accoglievail ricorso, ritenendo non corretta la detta notifica.

2. Interposto gravame dall’Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., la Commissione tributaria regionale del Lazio , nella contumacia del contribuente, accoglie va l’appello , condannando la parte soccombente al pagamento delle spese; in particolare, riteneva la cartella di pagamento ritualmente notificata (a mani della moglie del contribuente).

3. Avverso la decisione della CTR delLazio ha proposto ricorso per cassazione ilcontribuente, affidandosi a quattro motiv i . L’Agente della riscossione è rimastointimato. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20/01/2026. Considerato che:

1. La Corte, preliminarmente, rileva che non risulta dagli atti a disposizione che il ricorso sia stato ritualmente notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione(già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.); è stata infatti depositata dal ricorrente unicamente la documentazione relativa alla notifica effettuata nei confronti dell’Equitalia presso il suo difensore in appello, Avvocato Enrico Fronticelli Baldelli. 1.1. A l riguardo va applicato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 4845/2021 del 23/02/2021; conf.

Sez. U. 08/06/2021, n. 15911) secondo cui «in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata». 1.2.

Nel caso in esame, la notifica del ricorso per cassazione presso l’avvocato del libero foro che assisteva l’agente della riscossione in appello è nulla; il ricorso doveva essere notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossionepresso il suo indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Come disposto in identiche ipotesi (Cass. 31/05/2022, n. 17741e Cass. 24/06/2025, n. 16942), è necessario quindi ordinare la rinnovazione della notificazione a ll’Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta intimata. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate Riscossi