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Ordinanza — n. 2041/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to valid withdrawal by parties before the chamber hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2041/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished following a formal withdrawal of the cassation appeal by the taxpayers. The parties had previously settled the tax dispute regarding IMU and TASI assessments with the tax collector, Novares S.p.A., and submitted evidence of this transaction. The court ruled that the withdrawal was valid under civil procedure law, terminating the case without needing the opposing party's acceptance.

Regesto Legislator

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Art. 390, second and third paragraphs, cod. proc. civ.; Art. 391, second paragraph, cod. proc. civ.: A withdrawal of a cassation appeal filed before the chamber hearing extinguishes the proceedings, and the court may order the withdrawing party to bear litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings tax litigation cassation appeal litigation costs differimento dell'imposizione imputazione dei contributi comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 390, second paragraph, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 390, third paragraph, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 391, second paragraph, cod. proc. civ.
3.Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell'art. 391, secondo comma, cod.
Art. 92, second paragraph, cod. proc. civ.
civ., secondo il quale «il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere coordinato con l’art. 92, secondo comma, cod.
Art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
(nonché con l’art. 15, comma 2, del d.lgs.31 dicembre 1992, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133
Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727
35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727;
Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036
Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131
10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131).
Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560
E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9200
6400; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9200; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 19559
9200; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 19559; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34974
19559; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34974; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26812
34974; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26812; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 26 maggio 2025, n. 14024
26812; Cass., Sez. Trib., 26 maggio 2025, n. 14024).
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Testo completo

difese dal l ’ Avv. Francesco Tata e dall’Avv. Vincenzo Gifoli, entrambi con studio in Agropoli (SA), elettivamente domiciliate presso l’Avv. Itala Di Paola, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI CONTRO “I.C.A. –Imposte Comunali Affini – S.r.l . ” , con sede in Roma, in persona dell’amministratore unico pro tempore, subentrata alla “Novares S.p.A.”, per effetto di cessione di ramo aziendale con rogito notarile del 29 dicembre 2021, nell’affidamento del servizio di accertamento, liquidazionee riscossione dei tributi per conto del Comune di Campagna (SA);

INTIMATA IMU TASI ACCERTAMENTO RINUNCIA AL RICORSO avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno l’11 marzo 2022, n. 2472/5/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 gennaio 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo. FATTI DI CAUSA 1. Lucia Lettieri e Franca Lettieri hanno proposto ricorso sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria r egionale per la Campania – sezione staccata di Salerno l’11 marzo 2022, n. 2472/5/2022, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento nn. 17743/ 2019 e 17746/2019 per l’IMU relativa all’anno 2014, notificati il 18 dicembre 2019, nonché gli avvisi di accertamento nn. 7818/2019 e 7823/2019 per la TASI relativa all’anno 2014, notificati il 9 gennaio 2020, da parte della “Novares S.p.A.”, nella qualità di affidataria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi per conto del Comune di Campagna (SA), in relazione alla comproprietà di suoliubicati nel medesimo Comune e censiti in catasto con le particelle 52, 231, 252, 306 e 308 del folio 98, dopo l’annullamento parziale in autotutela nei limiti di interessi moratori e sanzioni amministrative dei predetti avvisi di accertamento per la sola IMU,ha rigettato l’appello proposto dalle medesime nei confronti della “Novares S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno il 21 aprile 2021, n. 1281/8/2021, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. La “I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.r.l .”, subentrata medio tempore alla “ Novares S.p.A .” nell’affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi per conto del Comune di Campagna (SA), è rimasta intimata.

3. In prossimità dell’adunanza camerale, le contribuenti hanno depositato rinuncia al ricorso, rappresentando e documentando di aver definito in via transattiva con la controparte la litee il rapporto tributario. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.)ed è stata sottoscritta dalle parti e da i difensor i ( art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, si deve dichiarare l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.

2. La rinuncia al ricorso per cassazione produce , difatti, l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727;

Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131). 3.Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale «il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere coordinato con l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nonché con l’art. 15, comma 2, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546), essendo, comunque, consentita la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali.

Nella specie, comunque, nulla deve essere disposto a tale titolo, essendo rimasta intimata la controparte. 4.Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9200; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 19559; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34974; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26812; Cass., Sez. Trib., 26 maggio 2025, n. 14024). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.

Così deciso a Roma nell a camera di consiglio de l 27 gennaio 2026. IL PRESIDENTE Dott.ssa Milena Balsamo