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Ordinanza Interlocutoria — n. 1986/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds due to death of counsel and parties, remanding for new notice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1986/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision due to the death of the appointed lawyers for both the appellants and the respondent. The court noted that the death of Manto Massimo and the death of the FIPAB representative necessitated a renewal of the chamber hearing notice to the heirs and former partners. Consequently, the case was remanded to the lower court to issue new procedural communications in accordance with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 37 d.P.R. n. 131/1986; Art. 59 d.P.R. n. 131/1986: The Court of Cassation dismisses the appeal when the death of the appointed counsel and parties creates a procedural impediment, requiring the remand of the case to renew the notice of the chamber hearing.

Parole chiave

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procedural impediment death of counsel renewal of notice tax registration arbitral award voluntary jurisdiction remand to lower court sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 37 d.P.R. n. 131/1986
I contribuenti hanno, indi , inter posto appello, deducendo in primo luogo la violazione o falsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R.
Art. 59 d.P.R. n. 131/1986
In via incidentale subordinata, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto di dichiarare che solo la parte appellante fosse tenuta al pagamento dell’imposta di registro, escludendo la prenotazione a debito per mancanza dei presupposti previsti dall’art. 59 del d.P.R.
Art. 57 d.P.R. n. 131/1986
rientra nella volontaria giurisdizione e, pertanto, l’imposta grava sulla parte privata richiedente, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R.
Art. 825 c.p.c.
Su istanza dei ricorrenti ex art. 825 c.p.c. era stato concesso dal Presidente del Tribunale di Roma il decreto di esecutorietà del suddetto lodo arbitrale.
Art. 828 c.p.c.
Instaurato il giudizio di impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c., su istanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ordinanza depositata dalla Corte d’Appello di Roma il 21.04.2015 ha sospeso l’efficacia esecutiva del lodo arbitrale.
art. 825 c.p
Su istanza dei ricorrenti ex art. 825 c.p.c.
art. 828 c.p
Instaurato il giudizio di impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c., su istanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ordinanza depositata dalla Corte d’Appello di Roma il 21.04.2015 ha sospeso l’efficacia esecutiva del lodo arbitrale.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 13.01.2006, n. 477
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1868/2021 R.G. proposto da HBG GAMING S.R.L., MANTO MASSIMO, FIPAB FINANZIARIA IMMOBILIARE PARTECIPAZIONI ABRUSCI SRL, con l’avvocato COLAPINTO CARLO (CLPCRL46E26A055W), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che le rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazion. 1397/2020 depositata i l 04/06/2020 . udita la relazione svolta nellecamere di consiglio del 15/01/2026 e, a seguito di riconvocazione, del 25/01/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.

FATTI DI CAUSA 1. I contribuenti hanno impugnato dinanzi alla CTP di Roma l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e irrogazione delle relative sanzioni n. 2014003l1JOOOJ67930026, emesso in relazione a un lodo arbitrale reso esecutivo con decreto depositato dal Presidente del Tribunale di Roma il 10.12.2014, che ha definito una controversia fra alcune società concessionarie del gioco del lotto e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in relazione al rapporto concessorio in essere fra le stesse.

2. Con tale lodo arbitrale, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato era stata condannata al risarcimento dei danni per € 28.724.768,74.

3. Su istanza dei ricorrenti ex art. 825 c.p.c. era stato concesso dal Presidente del Tribunale di Roma il decreto di esecutorietà del suddetto lodo arbitrale.

4. Instaurato il giudizio di impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c., su istanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ordinanza depositata dalla Corte d’Appello di Roma il 21.04.2015 ha sospeso l’efficacia esecutiva del lodo arbitrale.

5. I ricorrenti hanno rappresentato alla CTP di Roma che l’impugnato avviso di liquidazione non aveva più ragione di essere erogato in presenza di una sospensione del lodo e che, comunque, il lodo doveva essere registrato “a debito”.

6. Con sentenza n. 19592/17/2018, la CTP di Roma ha rigettato il ricorso.

7. I contribuenti hanno, indi , inter posto appello, deducendo in primo luogo la violazione o falsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, in base all’assunto per cui, avendo la Corte d’Appello di Roma sospeso l’efficacia esecutiva del lodo arbitrale, ne è derivata l’inefficacia del provvedimento di esecutorietà, con la conseguenza che il provvedimento medesimo non può esplicare effettigiuridici neppure ai fini fiscali, e dunque non sarebbe dovuta l’imposta di registro.Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato la violazione dell’art. 59 del d.P.R . n. 131/1986, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe dovuto prevedere la registrazione “a debito” del provvedimento, in base al combinato disposto con l’art. 158 del d.P.R. n. 115/2002. A loro avviso, era erronea la motivazione dell’ u fficio erariale secondo cui la registrazione a debito richiederebbe una richiesta del cancelliere, poiché la legge non subordina tale adempimento a tale condizione.

8. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in giudizio, contestando le doglianze e chiedendo il rigetto dell’appello. In via incidentale e condizionata, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto, in caso di accoglimento dell’appello, di dichiarare il difetto di giurisdizione, ritenendo che il rapporto tra le parti non sia di natura tributaria, ma civilistica, da far valere davanti al giudice ordinario.

9. In via incidentale subordinata, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto di dichiarare che solo la parte appellante fosse tenuta al pagamento dell’imposta di registro, escludendo la prenotazione a debito per mancanza dei presupposti previsti dall’art. 59 del d.P.R. n. 131/1986.

10. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR ha rigettato l’appello. In particolare, la c ommissione del gravame ha ritenuto che l’imposta di registro fosse dovuta anche se l’efficacia esecutiva del lodo arbitrale era stata successivamente sospesa, poiché l’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 assoggetta a imposta i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali, anche se impugnati. Ha, inoltre , escluso l’applicabilità della prenotazione a debito, riservata ai procedimenti contenziosi civili e amministrativi, poiché la richiesta di esecutorietà del lodo exart. 825 c.p.c. rientra nella volontaria giurisdizione e, pertanto, l’imposta grava sulla parte privata richiedente, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986.

11. Avverso la suddetta sentenza di gravame i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

12. Successivamente,la FIPAB ha depositato nota difensiva . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, deve darsi atto che la FIPAB ha depositato il 7.01.2026 copia di pec inviata alla C ancelleria il 2.01.2026 , con la quale comunicava che il proprio difensore era deceduto sin dal mese di agosto.

2. Inoltre,risulta comunicazione della Cancelleria, che rende noto il decesso di Manto Massimo il 18.09.2025 e la cancellazione della F.I.P.A.B. S.R.L.dal registro delle imprese sin dal 9.05.2023.

3. Alla luce di tali sopravvenienze, si deve, quindi , rinnovare la comunicazione dell’avviso di adunanza camerale ai ricorrenti, in quanto assistiti da l medesimo difensore deceduto , al fine di consentire la nomina di nuovo difensore (Cass., Sez. Un., 13.01.2006, n. 477) per l’eventualedeposito di memorie difensive, rispettivamente: - alla HBG GAMING SRL , presso l’indirizzo pec risultante dal registro delle imprese; -a gli ex soci del la F.I.P.A.B. S.R.L. , cancellata dal registro delle imprese; - a gli eredi di Manto Massimo, impersonalmente e collettivamente,presso l’ultimo domicilio in vita del defunto. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruoloper rinnovare la comunicazione dell’avviso di adunanza camerale secondo le modalità specificate in motivazione e manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.