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Ordinanza — n. 1934/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as extinguished by accelerated settlement under D.L. 119/2018, Art. 6.13. Process continues between original parties despite company liquidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1934/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer utilized the accelerated settlement procedure under Article 6 of D.L. 119/2018. Although the company was in liquidation and requested a stay of proceedings, the Court ruled that the special settlement mechanism supersedes standard procedural interruptions. Consequently, the litigation process terminated without a substantive ruling on the tax dispute merits.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The accelerated settlement procedure under Art. 6 D.L. 119/2018 extinguishes the litigation process even if the taxpayer is in liquidation, as the special mechanism overrides standard procedural interruptions and the process continues between original parties.

Parole chiave

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accelerated settlement procedure tax litigation extinction company liquidation status Cassation office action procedural interruption rules società d'investimento procedura di liquidazione societaria impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 119/2018, conv. L. 136/2018
in liquidazione ha definito la presente controversia tributaria avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 6 del d.l.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Art. 13 D.P.R. 115/2002
Non deve farsi luogo all'attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2625/2018
Cass. n. 2625/2018, Cass.
Cass. n. 26452/2024
2625/2018, Cass. n. 26452/2024, Cass.
Cass. n. 7633/2025
26452/2024, Cass. n. 7633/2025), con la conseguenza che esso prosegue fra le parti originarie.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 50/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro OMAC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Marchetti; -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI LECCE, n. 1818/2017 depositata il 15 maggio 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026 dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA 1. La Direzione Provinciale di Brindisi dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della O.M.A.C. s.r.l., esercente attività di fabbricazione di macchine per l’agricoltura, un avviso di accertamento con il quale rideterminava in base agli studi di settore il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati dalla prefata società in relazione all’anno 2005, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA.

2. La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.

3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, che con sentenza n. 1818/2017 del 15 maggio 2017 rigettava l’appello erariale.

4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, così rubricati: (1)«violazione dell’art. 36, 2° c., n. 4 Dlgs n. 546/92 (in relazione all’art. 360, [primo comma], n. 4 c.p.c.)»; (2)«violazione degli artt. 39, 1° c., lett. d), e 2° c., lett. d), D.P.R. n. 600/73, 54 D.P.R. n. 633/72 e 62 sexies D.L. n. 331/93 (in relazione all’art. 360, [primo comma], n. 3, c.p.c.».

5. La O.M.A.C. s.r.l., nel frattempo posta in liquidazione, ha resistito con controricorso.

6. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

7. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale, nel comunicare la propria cancellazione dal registro delle imprese, ha chiesto di disporre un rinvio della trattazione della causa «al fine di consentire la costituzione dei soggetti eventualmente legittimati a proseguire il giudizio». RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va anzitutto disattesa l’istanza di rinvio formulata dalla controricorrente O.M.A.C. s.r.l. in liquidazione nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.. 1.1 Occorre, al riguardo, tener presente che al giudizio di cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause di interruzione del processo previste dalla legge, compresa quella rappresentata dalla cancellazione della società dal registro delle imprese intervenuta dopo la proposizione del ricorso (cfr.

Cass. n. 2625/2018, Cass. n. 26452/2024, Cass. n. 7633/2025), con la conseguenza che esso prosegue fra le parti originarie. 1.2 Tanto premesso, va rilevato che in pendenza del giudizio la prefata O.M.A.C. s.r.l. in liquidazione ha definito la presente controversia tributaria avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018. 1.3 Dalla documentazione depositata dal difensore della contribuente si evince, infatti, che: - entro il previsto termine del 31 maggio 2019 essa ha presentato domanda di definizione agevolata e versato l’importo della prima rata dovuta ai sensi del citato articolo; - entro il 31 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate non ha notificato l’eventuale diniego della definizione; -nel successivo termine del 31 dicembre 2020 non è stata chiesta la trattazione del ricorso ad iniziativa della parte interessata.

2. Per quanto precede, il processo va dichiarato estinto, ai sensi del comma 13, primo periodo, del citato articolo.

3. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, giusta quanto disposto dall’ultimo periodo del medesimo comma 13.

4. Non deve farsi luogo all'attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione). P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018. Così deciso in Roma,