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Decreto — n. 1909/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1909/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1909/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14340/2025 R.G. proposto da: Consorzio Gruppo Integrato Logistica In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Nicola Aldo Scicchitano -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.7698/2024 depositata il 19/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1909/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 14340/2025 R.G. proposto da: Consorzio Gruppo Integrato Logistica In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Nicola Aldo Scicchitano -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.7698/2024 depositata il 19/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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imposizione di un gruppo di società contenzioso tributario liquidazione aziendale a fini fiscali assistenza amministrativa fiscale internazionale conto di gruppo difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.7698/2024 depositata il 19/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14340/2025 R.G. proposto da: Consorzio Gruppo Integrato Logistica In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Nicola Aldo Scicchitano -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.7698/2024 depositata il 19/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14340/2025 Numero sezionale 132/2026 Numero di raccolta generale 1909/2026 Data pubblicazione 28/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/01/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 14340/2025 Numero sezionale 132/2026 Numero di raccolta generale 1909/2026 Data pubblicazione 28/01/2026