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Decreto — n. 1897/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1897/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1897/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12616/2025 R.G. proposto da: Renato Spadaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Scaringella unitamente all’avvocato Renato Spadaro -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate Dir. Napoli 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Agenzia Delle Entrate Riscossione Spa in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Campania n.3048/2025 depositata il 16/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1897/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 12616/2025 R.G. proposto da: Renato Spadaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Scaringella unitamente all’avvocato Renato Spadaro -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate Dir. Napoli 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Agenzia Delle Entrate Riscossione Spa in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Campania n.3048/2025 depositata il 16/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese accessorie accollo delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria documenti mancanti assenza di caso di rigore censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12616/2025 R.G. proposto da: Renato Spadaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Scaringella unitamente all’avvocato Renato Spadaro -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate Dir. Napoli 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Agenzia Delle Entrate Riscossione Spa in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Campania n.3048/2025 depositata il 16/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 12616/2025 Numero sezionale 130/2026 Numero di raccolta generale 1897/2026 Data pubblicazione 28/01/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/01/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 12616/2025 Numero sezionale 130/2026 Numero di raccolta generale 1897/2026 Data pubblicazione 28/01/2026