Decreto — n. 1896/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12343/2025 R.G. proposto da: Giuseppe De Gregori, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Gregori -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Liguria n.906/2024 depositata il 22/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1896/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 12343/2025 Numero sezionale 129/2026 Numero di raccolta generale 1896/2026 Data pubblicazione 28/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12343/2025 R.G. proposto da: Giuseppe De Gregori, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Gregori -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Liguria n.906/2024 depositata il 22/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 12343/2025 Numero sezionale 129/2026 Numero di raccolta generale 1896/2026 Data pubblicazione 28/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 28/01/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 12343/2025 Numero sezionale 129/2026 Numero di raccolta generale 1896/2026 Data pubblicazione 28/01/2026