Italian Court of Cassation allows appeal against tax authority ruling on sports association commercial status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the Association's appeal against the tax authority's decision to deny tax benefits based on commercial status. While the lower court correctly found the association commercial, the Supreme Court held that the second instance tribunal failed to explicitly address the specific legal arguments regarding the application of the relevant tax laws. Consequently, the Court quashed the lower judgment solely on this ground of incomplete reasoning and remanded the case for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 legge 398/91; Art. 148, comma 8 DPR 917/86; Art. 4, comma 7 DPR 633/1972: A tax court judgment is subject to cassation if it fails to explicitly address the specific legal arguments raised by the parties, even when the outcome is substantively correct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14057/2024 R.G. proposto da ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WATERPOLO CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Antonio Maria Cacopardo, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 10156/2023 , depositata l’ 11 dicembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – Il 12 febbraio 2021 l’Ufficio notificava a d Andrea Penna , in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Waterpolo Catania, l’avviso di accertamento n. TYS041A00713/2021, con il quale – alla luce dei rilievi mossi con il processo verbale di constatazione del 28 febbraio 2019 redatto dall’Agenzia delle entrate , Direzione provinciale di Catania – accertava per l’anno d’imposta 2015 maggiori imposte a fini IRES pari ad euro 12.725,00, IRAP pari a euro 2.167,00 e IVA pari a euro 30.030,00, maggiori ritenute per euro 24.948,00 e irrogava sanzioni amministrativ e pecuniari e par a euro 59.459,40 ed euro 400,00.
Più precisamente, sulla base delle risultanze del processo verbale, l’Ufficio disconosceva alla ASD Waterpolo Catania il regime impositivo agevolato previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, che richiama la legge 16 dicembre 1991, n. 398 e, conseguentemente, rideterminava il reddito imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA. L’Ufficio notificava l’avviso anche ai soci fondatori, nonché membri del Consiglio Direttivo, ZelindaBaldanzini , Roberta Calabretta e Raffaele Angelo Penna , in qualità di autori delle violazioni e/o coobbligati solidali ai sensi dell’art. 38 c.c. 2.
– L’Associazione impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania che, con sentenza n. 7541/04/2021,rigettava il ricorso. 3. –Avverso tale sentenza, l’Associazione proponeva appello. Con sentenza n. 10156/06/23, depositata i n data 11 dicembre 2023, la Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia respingeva l’appello,confermando la sentenza impugnata. L’Associazionepropone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste l’Ufficio con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha deposita to una requisitoria scritta , concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 398/91 e art. 148, comma 8 del d.P.R. n. 917 del 1986 e art. 4, comma 7, d .P.R. n. 633 del 1972 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado escluso l’applicazione dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantistiche nonostante la presenza di tutti i requisiti formali e sostanziali in capo all’ASD Waterpolo Catania. 1.1.
–Il motivo è inammissibile. Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell'art. 4, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) d.P.R. n. 917 del 1986.
Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi,l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente d.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata (Cass. n. 30008/2021) . Nel caso specifico, come accertato in seno al processo verbale di constatazione, è risultato che i fruitori dell'attività dell'associazione in realtà non rivestivano sempre la qualità di soci.
Inoltre, l’associazione non è stata in condizione di documentare adeguatamente il versamento delle quote sociali e la pluralità dei soci, la democraticità della vita sociale, la tracciabilità dei movimenti finanziari sopra i limiti di legge, e infine la regolare tenuta di una necessaria contabilità separata delle scritture contabili. Legittimamente quindi è stato negato il carattere non commerciale dell’attivitàsvolta dalla odierna ricorrente. 2. –Con il quarto motivo si contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 , comma 1 , n. 4 c.p.c. , per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di pronunciarsi sui motivi riguardanti l’espressa richiesta di detrazione dei costi forfettari e di detrazione dell’IVA. 2.1.
–Il motivo è fondato. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili( Cass. n. 27551/2024).
Nel caso di specie sussiste senz'altro l’omessa pronuncia in relazione ai profil i denunciati e la questione risulta rilevante ai fini della controversia ( Cass. n. 10290/2025) , né si verte in un'ipotesi di assorbimento proprio o improprio sui motivi relativi alla richiesta di detrazione dei costi forfetari e dell’IVA. 3. –Con il quinto motivo si contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.
4) c.p.c. , per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado reso una pronuncia affetta da vizio di motivazione meramente apparente laddove non specifica l’iter logico – giuridico in virtù del quale ha statuito la natura commerciale dell’associazione. 3.1. –Il motivo è infondato. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020;
Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022). Nel caso di specie non sussiste alcuna violazione così come dedotta, avendo la Corte di giustizia tributaria fornito una specifica motivazione, nel rispetto del «minimo costituzionale»,in ordine alla natura “commerciale” dell’associazione. 4.
– L'accoglimento del quarto motivo del ricorso incidentale determina l'assorbimento del secondo e del terzo motivo in quanto correlati al motivo accolto (con il secondo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109, c. 4, del T.U.I.R. 917/86e dell’art. 53 della Cost. alla luce della intervenuta sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023 della Corte costituzionale , in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. , per non aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riconosciuto all’ASD i costi forfetari nonostante abbia statuito la “natura commerciale” dell’associazione.
Con il terzo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, commi 1, 2 e 4, del d. P.R. del 1973 , in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. , per non aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riconosciuto all’ASD diritto alla detraibilità dell’IVA, nonostante abbia statuito la “natura commerciale” dell’associazione). 5. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata in relazione all'unico motivo accolto e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente anche per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M La Corte accoglie ilquarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la l