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Sentenza — n. 1850/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by ruling lower court failed to apply direct attribution of income to English entity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1850/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision, ordering a retrial because the lower court failed to apply the direct attribution rule for income. The taxpayer argued that an English entity, distinct from commercial firms, should bear tax liability for profits generated by its Italian subsidiary's asset sales. The court found the lower court's reasoning insufficient as it conflated tax evasion with abuse of right and ignored the specific nature of the English intermediary.

Regesto Legislator

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Art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973; When a taxpayer utilizes a foreign entity to channel income, the court must apply direct attribution rules if the lower court fails to distinguish between tax evasion and abuse of right.

Parole chiave

Generato dall'IA
direct attribution of income tax evasion versus abuse of right foreign entity tax liability Italian tax law Cassation Court ruling computo del reddito complicità in sottrazione d'imposta reddito ipotetico del coniuge

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
L’avviso di accertamento notificato alla contribuente si fonda sull’art. 37, comma 3, d.P.R.
art. 378 c.p
Resiste con controricorso la contribuente, che ha illustrato le sue ragioni con successiva memoria ex art. 378 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 9095 del 07/04/2025
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Testo completo

ENTENZA sulricorso iscritt o al n. 28037 / 20 1 9 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Roscioli Arianna Maria (C.F.: RSCRNM68D58H501Y), rappresentata e difesa,in virtù di procura speciale in atti , da ll’Avv. Emiliano Covino , Ric. n. 28037/2019sez. T – p.u . 6 novembre 2025 est. Napolitano A. presso il cui studio è elettivamente domiciliat a in Roma, alla via Fregene n. 67; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3358/2018della Commissione Tributaria Regionale delLazio, depositata in data 2 2 / 5 /20 1 8 ; udita la relazione della caus a svolta dal Consigliere Angelo Napolitano nella pubblica udienza del6 novembre 2025 ; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.

Mauro Vitiello, che ha chiestol’accoglimento del ricorso; uditi l’ Avv ocat o dello Stato Alfonso Peluso p er l’Agenzia delle Entratee l’Avvocato Emiliano Covino per la contribuent e ; Fatti di causa Roscioli Arianna Maria ( “la contribuente” ) era stat a soci a della società Forimi Italia Agriturismo s.r.l. (d’ora in poi, anche “Forimi”o “la società”), operante nel settore della gestione alberghiera,società a ristretta base familiare e sociale, appartenente, direttamente o indirettamente, alla famiglia Roscioli. La Forimi è cessata in data 30/4/2010.

Nell’anno 2008, oggetto dell’accertamento che qui viene in rilievo, la società omise di presentare la dichiarazione dei redditi, esponendo una perdita di esercizio determinata da una serie di operazioni che l’Ufficio ritenne poste in essere solo allo scopo di evadere il fisco. In particolare, la sequenza delle operazionicompiute è la seguente: in data 18/4/2008, la società cedette ad una società di leasing (la Locat s.p.a.), per la somma di euro 36.500.000, un complesso immobiliare sito in Roma adibito ad attività alberghiera (“Hotel Ripa”), successivamente concesso in leasing alla Ripa Hotel Resort s.p.a.; pochi mesi dopo, il 18/6/2008, la società cedette alla Ripa Ric. n. 28037/2019sez.

T – p.u . 6 novembre 2025 est. Napolitano A. Hotel Resort s.p.a.anche il ramo di azienda nel quale era inserito l’Hotel Ripa, per l’importo di euro 2.500.000. La Forimi per l’anno 2008 non presentò la dichiarazione dei redditi. Ciò è stato dovuto al fatto che nel corso del 2006 la Forimi provvide ad una rivalutazione volontaria dell’immobile “Hotel Ripa” per l’importo di 35 milioni di euro. Per effetto di tale rivalutazione, fu neutralizzata fiscalmente la plusvalenza per la cessione del complesso immobiliare e fu creata una minusvalenza e una perdita di esercizio, sicché per il 2008 la società non presentò la dichiarazione e non provvide ad alcun versamento di imposta.

In data 12/3/2008, poco prima del compimento degli atti di cessione, i membri della famiglia Roscioli che tramite la Roscioli Consulting s.r.l. possedevano circa il 50% del capitale della Forimi, tra cui l’odierna contribuente,cedettero le loro quote alla Cow and Victory Resort Limited (società di diritto britannico con sede in Gran Bretagna), già titolare delle restanti quote della Forimi. L’avviso di accertamento notificato alla contribuente si fonda sull’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973: benché la Roscioli non risultasse formalmente socia di Forimi, l’Ufficio ritenne che i redditi prodotti da Forimi dovessero essere imputati agli effettivi “possessori” della società, ossia ai membri della famiglia Roscioli, tra cui Arianna Maria, alla quale fu imputata una quota di utili societari pari alla sua formale partecipazione in Roscioli Consulting s.r.l. , società interposta.

Proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento, la C.T.P. di Roma lo accolse, con sentenza confermata dalla C.T.R. territoriale. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un solo complesso motivo. Resiste con controricorso la contribuente, che ha illustrato le sue ragioni con successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Il sostituto P.G., dott. Paola Filippi, ha depositato una requisitoria scritta. Ric. n. 28037/2019sez. T – p.u . 6 novembre 2025 est. Napolitano A. Ragioni della decisione 1.Con l’unico complesso motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2727 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate premette in fatto che nell’avviso di accertamento veniva evidenziato che l’intestataria effettiva dei proventi della Forimi era la famiglia Roscioli, e dunque anche l’odierna contribuente, considerata quale interponente e possessore effettivo dei redditi ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.

L’ufficio rilevava svariati indici fattuali che deporrebbero nel senso che le due società che nel 2008 si erano succedute nel possesso delle partecipazioni in Forimi (cioè la Roscioli Consulting s.r.l. e la Cow Victory Resorts Limited) erano soggetti meramente interposti , mentre il ruolo di soci reali sarebbe stato da riconoscere ai membri della famiglia Roscioli. Tra i redditi conseguiti dalla Forimi(e dunque dai suoi soci effettivi, in base al principio della presunzione di distribuzione degli utili cd. “extracontabili”) rientr ano quelli conseguenti al complesso di operazioni poste in essere dalla Forimi per neutralizzare fiscalmente la plusvalenza connessa alla cessione a terzi sia dell’immobile adibito ad albergo, sia del ramo d’azienda di cui quell’immobile faceva parte.

L’ufficio evidenziava che si considerano redditi anche i proventi di attività illecite, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993. In particolare, l’ufficio evidenziava che la Forimi aveva omesso la tassazione di una cospicua plusvalenza, tassazione evitata grazia ad una indebita rivalutazione dei beni di impresa operata nel 2006 e disconosciuta dal fisco in quanto non prevista da alcuna norma di legge. Sulla base di tale prospettazione fattuale e giuridica, l’ufficio ritenne conseguito un reddito da plusvalenza da parte di Forimi, Ric. n. 28037/2019sez.

T – p.u . 6 novembre 2025 est. Napolitano A. presuntivamente distribuito ai soci effettivi, e conseguentemente provvide a riprendere a tassazione tale reddito in proporzione alla partecipazione effettiva, fissata al 20%, che l’odierna contribuente avrebbe avuto in Forimi, tramite le società interposte (Roscioli Consulting s.r.l. prima, Cow Victory Resorts Limited, poi). Al fine di evidenziare il reale possesso in capo ai membri della famiglia Roscioli delle partecipazioni in Forimi, l’ufficio metteva in evidenza che fino al 12/3/2008 il capitale sociale di Forimi era così suddiviso: una quota di euro 24.990 detenuta da Cow Victory Resorts Limited, un ente avente sede nel Regno Unito; una quota di euro 1.530 detenuta dal Sig.

Dario Roscioli; una quota di euro 24.480 detenuta da Roscioli Consulting s.r.l., società a sua volta partecipata, nel 2008, dai membri della famiglia Roscioli, tra cui l’odierna contribuente. Il 12/3/2008, la Roscioli Consulting s.r.l. cedette la partecipazione in Forimi alla predetta Cow Victory Resorts Limited, cioè poco prima delle operazioni evasive che hanno generato il reddito oggetto di ripresa, operazioni precedute dalla indebita rivalutazione dei beni aziendali di Forimi operata nel 2006. Evidenziava l’ufficio che l’ente cessionario delle partecipazioni già detenute in Forimi dalla Roscioli Consulting s.r.l., cioè Cow Victory Resorts Limited, è un’associazione non riconosciuta senza partita iva che non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi.

Iniziò ad operare nel 1998 come gestore di alberghi fissando la sede nel Regno Unito. Dall’anagrafe tributaria risulta che il detto ente di diritto inglese pose in essere in data 1/6/2000 un negozio avente ad oggetto una non meglio indicata modifica statutaria, nel quale gli altri comparenti erano alcuni membri della famiglia Roscioli (Claudio, Dario e Giuseppe), la Roscioli Consulting s.r.l. e Forimi Italia Agriturismo s.r.l. Il 12/3/2008, poi, acquistò l’intera partecipazione di Roscioli Consulting s.r.l. in Forimi. Ric. n. 28037/2019sez.

T – p.u . 6 novembre 2025 est. Napolitano A. La serie di operazioni descritta, la tempistica degli atti posti in essere,la peculiare natura dell’ente di diritto inglese, il fatto che esso non abbia la veste di ente commerciale nonostante il tipo di attività esercitata (gestione di alberghi) e il fatto che esso compaia nell’anagrafe tributaria solo due voltein atti nei quali sono interessati i membri della famiglia Roscioli avrebbero dovuto indurre, secondo l’ufficio, il giudice di appello ad approfondire ilsuo ruolo nel contesto delle operazioni economiche produttive del reddito ripreso a tassazione.

La sentenza impugnata avrebbe, dunque, sottovalutato gli indici di fatto addotti dall’ufficio a fondamento della ripresa fiscale a carico dell’odierna contribuente, spostando l’asse della motivazione verso la nozione di abuso del diritto di cui in realtà non vi sarebbe traccia nell’avviso di accertamento, incentrato invece sulla ripresa a tassazione di un reddito asseritamente conseguito pro quota dalla odierna contribuente quale effettiva partecipe e interessata alle operazioni economiche poste in essere da Forimi, da lei effettivamente partecipata tramite un ente interposto di diritto inglese. 1.1.

Il motivo è fondato. La sentenza impugnata è, nella sua parte motiva, gravemente carente. Esclude senza una congrua motivazione l’applicabilità dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 che consente di imputare il reddito direttamente al soggetto interponente, a prescindere dal tipo di interposizione (fittizia o reale) posta in essere( Sez. 5 - , Sentenza n. 9095 del 07/04/2025, Rv. 674869 -01). Fonda la motivazione sul fatto che, nella fattispecie che ci occupa, non vi sarebbe un uso improprio di strumenti giuridici, confondendo elusione ed evasione fiscale e, di conseguenza, sussumendo nella nozione di abuso del diritto una fattispecie che l’ufficio ha rappresentato come dipura evasione.

Ric. n. 28037/2019sez. T – p.u . 6 novembre 2025 est. Napolitano A. Si limita a rappresentare fatti addotti dallo stesso ufficio (che la contribuente era sociaesclusivamente della Roscioli Consulting s.r.l. ; che tale società aveva ceduto le quote in Forimi all’ente di diritto inglese; che la Forimiaveva ceduto il ramo d’azienda alla Ripa Hotel Resort S.p.A. ) senza collegarli l’uno all’altro; senza prendere in considerazione la rivalutazione operata da Forimi nel 2006, che l’ufficio aveva prospettato come indebita e, dunque, illegittima; senza cogliere la rilevanza del fatto che la cessione delle quote in Forimi da Roscioli Consulting s.r.l. all’ente di diritto inglese è stata perfezionata pochissimo tempo prima (e non dopo, come si dice in sentenza) delle operazioni negoziali produttive di reddito poste in essere da Forimi; senza valorizzare la peculiarità della natura dell’ente di diritto inglese rispetto all’acquisizione delle quote in Forimi; senza valorizzareil fatto che questo ente non fosse mai stato soggetto passivo del fisco italiano e che fosse comparso in soli due negozi in cui gli altri comparenti erano i membri della famiglia Rosciolio la loro società di famiglia (Roscioli Consulting s.r.l.). 2.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Lazio, in diversa composizione.

P.Q.M Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte