Decreto — n. 1830/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3657/2017 R.G. proposto da: SAEM ENERGIE ALTERNATIVE SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesadall'avvocato ANGELA LILIANA LAGRECA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Nonché contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, rappresentat a e difes a dall'avvocato FEDERICA SORDINIunitamente all’avvocato GIANFRANCO CHIARELLI avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PUGLIA n. 1875/10/2016depositata il 14/07/2016 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 13/01/2026 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 1830/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: SAEM ENERGIE ALTERNATIVE SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesadall'avvocato ANGELA LILIANA LAGRECA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Nonché contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, rappresentat a e difes a dall'avvocato FEDERICA SORDINIunitamente all’avvocato GIANFRANCO CHIARELLI avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PUGLIA n. 1875/10/2016depositata il 14/07/2016 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 13/01/2026 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3657/2017 R.G. proposto da: SAEM ENERGIE ALTERNATIVE SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesadall'avvocato ANGELA LILIANA LAGRECA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Nonché contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, rappresentat a e difes a dall'avvocato FEDERICA SORDINIunitamente all’avvocato GIANFRANCO CHIARELLI avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PUGLIA n. 1875/10/2016depositata il 14/07/2016 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 13/01/2026 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/01/2026 La