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Decreto — n. 1818/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1818/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1818/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2742/2023 R.G. proposto da: Elesia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marzia Contucci unitamente all’avvocato Fabrizio Mangia -ricorrente- contro Comune Di Taviano in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Cimino unitamente all’avvocato Sandro Lezzi -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1818/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Numero registro generale 2742/2023 Numero sezionale 125/2026 Numero di raccolta generale 1818/2026 Data pubblicazione 27/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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tassazione dell'IVA tassa di compensazione accordo fiscale preliminare imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione procedura di tassazione fiscale imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Tributaria Ii Grado di Lecce n.2673/2022 depositata il 18/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2742/2023 R.G. proposto da: Elesia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marzia Contucci unitamente all’avvocato Fabrizio Mangia -ricorrente- contro Comune Di Taviano in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Cimino unitamente all’avvocato Sandro Lezzi -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.

Tributaria Ii Grado di Lecce n.2673/2022 depositata il 18/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Numero registro generale 2742/2023 Numero sezionale 125/2026 Numero di raccolta generale 1818/2026 Data pubblicazione 27/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24/01/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 2742/2023 Numero sezionale 125/2026 Numero di raccolta generale 1818/2026 Data pubblicazione 27/01/2026