Court declares tax litigation extinguished due to lack of response to administrative list entry under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished because neither party responded to the administrative list entry confirming the case's closure. The plaintiff argued the insertion documented regular definition, while the defendant failed to contest the procedural status. The court ruled that without a formal request for hearing under the new law, the process automatically terminated with costs borne by the anticipator.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of Civil Procedure Code: When an administrative list entry confirms case closure without party response, the process extinguishes automatically unless a hearing is requested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26907/2016 R.G. proposto da: FRANCESCO ABITANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLA GIGLIO unitamente all’avvocato MAURIZIO LEONE Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n. 2211/36/2016depositata il 14/04/2016 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/01/2026 La Pre