Court allows tax appeal regarding registration tax on judicial sales, rejecting lack of transferable effect argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court partially allowed the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision. The Commission had annulled a tax assessment based on the argument that a court judgment replacing a sales contract lacked the necessary transferable effect to trigger registration taxes. The Court ruled that judicial decisions defining property rights possess constitutive effects and are subject to proportional registration taxes regardless of whether the underlying price was paid or the judgment was final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27, comma 3; Art. 37 D.P.R. n. 131/1986; Art. 8, lett. a) tariffa; Art. 2932 c.c.: Judicial decisions that definitively establish or modify real rights possess constitutive effects and are subject to proportional registration taxes, even if the underlying transaction price remains unpaid or the judgment is not yet final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12633/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato - ricorrente - contro FARMACIE COMUNALI RIUNITE S.P.A., e difesa d a ll’avvocato Alessandro Bertolini - controricorrente - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 794/2020, depositata il 5 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/1/2026 dal Consigliere CARMELA ROMANO. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 794/2020, depositata il 5 novembre 2020, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Firenze di accogliere il ricorso della Farmacie Comunali Riunite s.p.a. e così di annullare l’avviso di liquidazione n. 2015/001/SC/000000483/002, col quale l’ufficio aveva liquidato, in relazione alla sentenza civile n. 483/2015 della Corte di Appello di Firenze, l’imposta di registro in misura fissa per euro 200,00, l’imposta ipotecaria in misura proporzionale per euro 19.050,00 e l’imposta catastale in misura proporzionale per euro 6.350,00.
Alla base delle decisioni dei giudici di entrambi i gradi la considerazione che, non producendo la sentenza in esame effetto traslativo, mancasse il presupposto del tributo di cui all’impugnato avviso. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, mentre la Farmacie Comunali Riunite s.p.a. resiste mediante controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo e secondo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione o falsa applicazione degli artt. 27, comma 3, e 37 d.P.R. n. 131/1986 nonché dell’art. 8, lett. a), tariffa - parte prima allegata al medesimo d.P.R. e degli artt. 1353, 1355, 2932 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la C.T.R. erroneamente annullato l’avviso di liquidazione sull’inesatto presupposto che la sentenza oggetto di imposizione fiscale non producesse effetto traslativo, a causa del mancato integrale pagamento del prezzo di vendita. 1.1.
La doglianza, relativa unicamente alla liquidazione dell’imposta di registro (non anche alle altre imposte, catastale ed ipotecaria), come si evince dai riferimenti normativi e dai principi di diritto richiamati in ricorso, è fondata. 1.2. Va anzitutto respinta l’obiezione della controricorrente secondo cui la violazione di legge prospettata sarebbe estranea alla fattispecie in esame, in cui l’imposta di registro è stata applicata dall’ufficio in misura fissa. 1.2.1. La ricorrente sollecita la cassazione della sentenza nella parte in cui ha annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro per ritenuta carenza del presupposto impositivo (senza entrare nel merito del tipo di tassazione), allo scopo di mantenere il tributo, chiaramente nella misura in cui è stato applicato, non potendo in questa sede rideterminarsi la tassazione (da fissa a proporzionale). 1.3.
Ciò premesso, per giurisprudenza ormai costante, la pronuncia di cui all'art. 2932 c.c. ha natura costitutiva, avendo effetto traslativo del diritto reale di proprietà sul bene promesso in vendita con il preliminare rimasto inadempiuto, e rientra, dunque, nella previsione dell'art. 8 lett.
a) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, per la quale si applica la stessa imposta di registro (proporzionale) stabilita per il corrispondente atto, esclusa invece la sottoposizione dell'atto giudiziario a tassazione in misura fissa (Cass.15416/2025, che cita Cass. 5978/2015; 18034/2021, che richiama, ex plurimis, Cass. 4739/2021). Più in particolare, si è osservato da parte di questa Corte che, sul piano civilistico, l'oggetto della domanda giudiziale diretta all'esecuzione coattiva del contratto preliminare di compravendita è quella particolare obbligazione di facere consistente nel trasferimento dei beni o dei diritti che avrebbero dovuto essere trasferiti con il contratto definitivo non concluso (cfr. anche da ultimo Cass., Sez.
II, 6 giugno 2023, n. 15762). 1.4. Per quanto qui più direttamente occupa, poi, ai fini fiscali non rileva che il prezzo non sia stato corrisposto, giacché, dopo la pronuncia della sentenza sostitutiva della stipula del contratto di compravendita, la situazione giuridico-economica che si presenta al fisco è perfettamente identica a quella che si sarebbe manifestata se fosse stato presentato per la registrazione l'atto di compravendita con pagamento del prezzo differito (cfr. Cass., Sez. T., 16 marzo 2011, n. 6161). 1.5. Né assume rilevanza, ai fini che interessano, che la sentenza - al momento della tassazione –sia passata in giudicato.
L'art. 37 D.P.R. n. 131/1986, infatti, assoggetta ad imposta gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato (cfr. sul punto Cass., Sez. T., 21 marzo 2024, n. 7535) 2. La censura merita, quindi, accoglimento, non ricorrendo, alla stregua dei su esposti principi, la dedotta carenza di presupposto impositivo alla stregua della normativa innanzi richiamata.
3. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso della contribuente in relazione alla liquidazione dell’imposta di registro, ferma, invece, la caducazione dell’avviso di liquidazione in relazione alle altre imposte (catastale ed ipotecaria), per carenza di impugnazione da parte dell’amministrazione finanziaria.
4. Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso originario. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso in relazione all’imposta di registro; compensa le spese giudiziali. Così deciso in Ro