Cassation court dismisses tax appeals declaring them extinguished due to the taxpayer's use of the simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court merged two tax appeals and declared them extinguished because the taxpayer utilized the simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 193/2016. The taxpayer formally requested the cessation of the dispute, which the Court interpreted as a statutory waiver of the right to continue the litigation. Consequently, the Court ruled that the proceedings must be terminated without addressing the merits of the tax liability or the collection actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: The simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 193/2016, when accompanied by a formal request to cease the dispute, constitutes a statutory waiver that extinguishes the tax litigation proceedings ex lege.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 148 16 /20 16 R.G. ) proposto da: BASTONE SANDRO,rappresentato e difeso dall’avv. Tullio Elefante ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata l’indirizzo p.e.c. di quest’ultima; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Campania(Napoli) n. 111 3 0 /32 /201 5 , pubblicata il 9 dicembre 2015 ; e sul ricorso (iscritto al n. 14250/2017R.G.) proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata l’indirizzo p.e.c. di quest’ultima; -ricorrente - contro BASTONE SANDRO; -intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli) n. 11056/29/2016, pubblicata il 6dicembre 2016 ; n. 14816/2016R.G. + n. 14250/2017R.G. Cron. Rep. A.C.28 ottobre 2025 OGGETTO: Tributi - Definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016-Estinzione. udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025, dal Consigliere relatore dott.
Francesco Graziano; FATTI DI CAUSA 1.-In punto di fatto e limitando l ’ esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede,si osserva che l a CTP di Napoli rigett ò il ricorso proposto da Bastone Sandro avverso l'avviso di accertamento notificatogli quale amministratore di fatto della società Powermed S.r.l. per IRES, IRAP ed IVA,oltre sanzioni, relativamente all'anno d’imposta 200 6 , sulla scorta di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania(NA), redatto in data 1° dicembre 2011 . 2.- Con la sentenza impugnata, la CTR della Campania ( Napoli ) ha respintoanche l’appello del contribuente , che ha, dunque, proposto ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi. 3.-L’Agenzia delle Entrate ha resistito mediante controricorso . 4.-Intanto, gli veniva notificata, in qualità di coobbligato, la cartella di pagamento n. 0712014006602548001, con la quale veniva richiesto il pagamento delle maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA nonché le sanzioni accertate in capo alla società Powermed S.r.l..
Il contribuente impugnava l'atto di riscossione dinanzi alla CTP di Napoli ritenendo di non rivestire la qualifica di amministratore di fatto nonché per inesistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo straordinario delle imposte. La CTP adita respingeva il ricorso con sentenza n. 16195/14/2015. 5.-Bastone Sandro proponeva appello dinanzi alla CTR di Napoli la quale, con la sentenza n. 11056/29/2016, lo accoglieva parzialmente e, cioè, limitatamente al profilo attinente alle sanzioni. 6.-Avverso tale sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 7.-Il contribuente Bastone Sandro è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente , deve disporsi la riunione dei due ricorsi (n. 14816/2016 R.G. e n. 14250/2017 R.G.), per evidenti ragioni di connessione, atteso che il secondodi essi attiene alla controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa sulla base dell’avviso di accertamentoche forma oggetto della causa alla quale si riferisce il primo. In altri termini, la connessione scaturisce, con tutta evidenza, dal fatto che i ricorsi riguardano entrambi la medesima pretesa tributaria. 2.- Peraltro, c on atto depositato in modalità telematica, in data 1 2 settembre 2025, il ricorrente Bastone Sandro ha evidenziato : - che gli importi di cui all’avviso di accertamento oggetto di controversiasono stati integralmente iscritti a ruolo dall’ente impositore,con estratto di ruolo n. 07120140068602548001 per l’annualità 2006; -che egli ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e , cioè, la cd. rottamazione, richiedendo la massima dilazione prevista dalla legge,ovvero cinque rate ; - che l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha accolto tale domanda e che tutte le rate sono state regolarmente pagate.
Pertanto, ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Ne deriva chedeve essere dichiarata l’estinzione dei riuniti giudizi di legittimità, in ragione del principio secondo cui i n presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. civ., Sez. 6, ordinanza n. 24083del 3 ottobre 2018 ).
Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha chiaritoche quando il debitore si trovi nel detto processo in posizione di ricorrente, poiché la norma prevede un suo impegno a rinunciare, l'evidenziazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia -o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere (ipotesi verificata nella fattispecie in esame)- si deve intendere come adempimento dell'impegno di cui si trattae quindi come una rinuncia disciplinata direttamente dalla legge(Cass. civ., Sez.
T, ordinanza n. 28602 del 6 novembre 2024). 3.- Non è luogo a provvedere sulle spese perché tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello di emersione della verificazione della fattispecie dell'art. 6d.l. n. 193 del 2016, in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. civ., Sez. 6, ordinanza n. 24083 del 3 ottobre 2018). Del resto, l’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, espressamente dispone che:
«Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del processo estinto restano acarico della parte che le ha anticipate.». 4.- L a declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole statuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485 del 12ottobre 2018). P.Q.M La Corte Suprema di cassazione riunito il ricorso iscritto al n. 14250/2017 R.G. al ricorso iscritto al n. 14816/2016R.G., dichiara l’estinzione dei predetti giudizi di legittimità,