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Decreto — n. 1739/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1739/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1739/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 20514/2017proposto da: GATTUCCIO MAURO e GATTUCCIO ROBERTO, quali eredi della sig.ra ROSALIA ZILLI, unica erede del sig. MATTOGNO MAURIZIO, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Puoti; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 4213/2/2017, depositata il 12 luglio 2017. Visto l’atto depositato il 22 ottobre 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2026 La Presidente

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1739/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 20514/2017proposto da: GATTUCCIO MAURO e GATTUCCIO ROBERTO, quali eredi della sig.ra ROSALIA ZILLI, unica erede del sig. MATTOGNO MAURIZIO, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Puoti; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 4213/2/2017, depositata il 12 luglio 2017. Visto l’atto depositato il 22 ottobre 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2026 La Presidente

Parole chiave

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rinuncia d'eredità conseguenze del ritiro ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono definitivo del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 22 ottobre 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 20514/2017proposto da: GATTUCCIO MAURO e GATTUCCIO ROBERTO, quali eredi della sig.ra ROSALIA ZILLI, unica erede del sig. MATTOGNO MAURIZIO, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Puoti; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 4213/2/2017, depositata il 12 luglio 2017. Visto l’atto depositato il 22 ottobre 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2026 La Presidente