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Decreto — n. 1737/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1737/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1737/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 367/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro HOTEL IS ARENAS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale incorporante la IS ARENAS HOTEL RESIDENCE SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Lai; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, n. 364/2/2023, depositata il 22 maggio 2023. Visto l’atto depositato il 17 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio, in conseguenza del provvedimento di annullamento in autotutela; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1737/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 367/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro HOTEL IS ARENAS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale incorporante la IS ARENAS HOTEL RESIDENCE SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Lai; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, n. 364/2/2023, depositata il 22 maggio 2023. Visto l’atto depositato il 17 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio, in conseguenza del provvedimento di annullamento in autotutela; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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spese legali contenzioso tributario tassazione delle spese lite in materia di tariffa azione di mantenimento assicurazione di protezione giuridica

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 17 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio, in conseguenza del provvedimento di annullamento in autotutela; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 367/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro HOTEL IS ARENAS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale incorporante la IS ARENAS HOTEL RESIDENCE SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Lai; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, n. 364/2/2023, depositata il 22 maggio 2023. Visto l’atto depositato il 17 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio, in conseguenza del provvedimento di annullamento in autotutela; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2026 La President