Decreto — n. 1732/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20151/2025 R.G. proposto da: Unione Sportiva Dilettantistica Stella Azzurra Roma Nord in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Valle -ricorrente- contro Roma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Rossi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazio n.1386/2025 depositata il 03/03/2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380- bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1732/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 20151/2025 Numero sezionale 110/2026 Numero di raccolta generale 1732/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20151/2025 R.G. proposto da: Unione Sportiva Dilettantistica Stella Azzurra Roma Nord in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Valle -ricorrente- contro Roma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Rossi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazio n.1386/2025 depositata il 03/03/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 20151/2025 Numero sezionale 110/2026 Numero di raccolta generale 1732/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 450,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/01/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 20151/2025 Numero sezionale 110/2026 Numero di raccolta generale 1732/2026 Data pubblicazione 26/01/2026