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Decreto — n. 1730/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1730/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1730/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 7249/2024proposto da: PACIFIC FRUIT COMPANY ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Simona Passarelli, Laura Minoli e Alessandro Nobiloni; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, n. 648/1/2023, depositata il 12 ottobre 2023. Visto l’atto depositato il 13 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2026 La Presidente t

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1730/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 7249/2024proposto da: PACIFIC FRUIT COMPANY ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Simona Passarelli, Laura Minoli e Alessandro Nobiloni; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, n. 648/1/2023, depositata il 12 ottobre 2023. Visto l’atto depositato il 13 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2026 La Presidente t

Parole chiave

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contenzioso tributario ritiro della domanda azione di contestazione rinuncia al brevetto dazi doganali non pagati desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 13 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Sul ricorso n. 7249/2024proposto da: PACIFIC FRUIT COMPANY ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Simona Passarelli, Laura Minoli e Alessandro Nobiloni; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, n. 648/1/2023, depositata il 12 ottobre 2023. Visto l’atto depositato il 13 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2026 La Presidente t