Cassation court declares tax appeal extinguished due to taxpayer's formal request for accelerated payment plan completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the taxpayer's cassation appeal extinguished because the debtor formally requested the accelerated payment plan under the tax relief law. The court held that this specific request, followed by full payment of the installment plan, constitutes a legal waiver of the right to contest the tax assessment. Consequently, the litigation matter ceased to exist, and no further proceedings were necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 193 del 2016; Art. 391 c.p.c.: When a taxpayer requests the accelerated payment plan under the tax relief law and subsequently fulfills the payment obligations, the litigation is extinguished by law as the debtor has effectively waived the right to contest the assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 148 27 /20 16 R.G. ) proposto da: BASTONE SANDRO,rappresentato e difeso dall’avv. Tullio Elefante ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata l’indirizzo p.e.c. di quest’ultima; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Campania(Napoli) n. 111 31 /32 /201 5 , pubblicata il 9 dicembre 2015 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 ottobre2025, dal Consigliere relatore dott.
Francesco Graziano; FATTI DI CAUSA 1.-In punto di fatto e limitando l ’ esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede,si osserva che La CTP di Napoli rigett ò il ricorso proposto da Bastone Sandro avverso l'avviso di accertamento notificatogli quale amministratore di fatto della società Powermed S.r.l. per IRES, IRAP ed IVA,oltre sanzioni, relativamente all'anno d’imposta 200 7 , sulla scorta di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania(NA), redatto in data 1° dicembre 2011 . n. 14827/2016R.G.
Cron. Rep. A.C.28 ottobre 2025 OGGETTO: Tributi - Definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016-Estinzione. 2.- Con la sentenza impugnata, la CTR della Campania ( Napoli ) ha respintoanche l’appello del contribuente , che ha, dunque, proposto ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi. 3.-L’Agenzia delle Entrate ha resistito mediante controricorso . RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con atto depositato in modalità telematica, in data 1 2 settembre 2025, il ricorrente Bastone Sandro ha evidenziato : - che gli importi di cui all’avviso di accertamento oggetto di controversia sono stati integralmente iscritti a ruolo dall’ente impositore,con estratto di ruolo n. 67114009379453005001per l’annualità 200 7 ; - che egli ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e , cioè, la cd. rottamazione, richiedendo la massima dilazione prevista dalla legge,ovvero cinque rate ; - che l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha accolto tale domanda e che tutte le rate sono state regolarmente pagate.
Pertanto, ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Ne deriva chedeve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità, in ragione del principio secondo cui i n presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. civ., Sez. 6, ordinanza n. 24083del 3 ottobre 2018 ).
Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha chiaritoche quando il debitore si trovi nel detto processo in posizione di ricorrente, poiché la norma prevede un suo impegno a rinunciare, l'evidenziazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia -o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere (ipotesi verificata nella fattispecie in esame)- si deve intendere come adempimento dell'impegno di cui si trattae quindi come una rinuncia disciplinata direttamente dalla legge(Cass. civ., Sez.
T, ordinanza n. 28602 del 6 novembre 2024). 2.- Non è luogo a provvedere sulle spese perché , tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello di emersione della verificazione della fattispecie dell'art. 6d.l. n. 193 del 2016 in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato), non si debbono regolare le spese, giacchéil contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente(Cass. civ., Sez. 6, ordinanza n. 24083 del 3 ottobre 2018). Del resto, l’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, espressamente dispone che:
«Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del processo estinto restano acarico della parte che le ha anticipate.». 3.- L a declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole statuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485 del 12ottobre 2018). P.Q.M La Corte Suprema di cassazione Dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità , per cessazione della materia del contendere