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Decreto — n. 1727/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1727/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1727/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15860/2025 R.G. proposto da: Gaetano Sangiorgio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe A. Sergi unitamente all’avvocato Gaetano Sangiorgio -ricorrente- contro Comune Di Reggio Di Calabria in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Cristarella -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Calabria n.1150/2025 depositata il 22/04/2025.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1727/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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spese di procedura prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese per i mezzi ausiliari ripetibili dell'avvocato recupero delle spese esecutive tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 c.p
– il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15860/2025 R.G. proposto da: Gaetano Sangiorgio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe A. Sergi unitamente all’avvocato Gaetano Sangiorgio -ricorrente- contro Comune Di Reggio Di Calabria in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Cristarella -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Calabria n.1150/2025 depositata il 22/04/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Numero registro generale 15860/2025 Numero sezionale 107/2026 Numero di raccolta generale 1727/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/01/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 15860/2025 Numero sezionale 107/2026 Numero di raccolta generale 1727/2026 Data pubblicazione 26/01/2026