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Decreto — n. 1724/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1724/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1724/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 9762/2022proposto da: ITALCEMENTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Giuseppe Marino, Barbara Nigro e Rosamaria Nicastro; -ricorrente - contro COMUNE MANOPPELLO, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 670/6/2021, depositata il 5 ottobre 2021. Visto l’atto depositato il 18 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2026 La Presidente ti

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1724/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 9762/2022proposto da: ITALCEMENTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Giuseppe Marino, Barbara Nigro e Rosamaria Nicastro; -ricorrente - contro COMUNE MANOPPELLO, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 670/6/2021, depositata il 5 ottobre 2021. Visto l’atto depositato il 18 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2026 La Presidente ti

Parole chiave

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desistenza dall'azione rimborso dell'imposta preventiva contenzioso tributario accantonamento per rischi e perdite mantello azionario rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 18 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 9762/2022proposto da: ITALCEMENTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Giuseppe Marino, Barbara Nigro e Rosamaria Nicastro; -ricorrente - contro COMUNE MANOPPELLO, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 670/6/2021, depositata il 5 ottobre 2021. Visto l’atto depositato il 18 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2026 La Presidente ti