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Decreto — n. 1716/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1716/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1716/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 8989/2022proposto da: LOMBARDI SAMUELE C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Bernardo; -ricorrente - contro COMUNE DI BARANO D’ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Di Meglio; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 7383/10/2021, depositata il 18 ottobre 2021. Visto l’atto depositato il 17 giugno 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2026 La Presidente tit

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1716/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 8989/2022proposto da: LOMBARDI SAMUELE C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Bernardo; -ricorrente - contro COMUNE DI BARANO D’ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Di Meglio; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 7383/10/2021, depositata il 18 ottobre 2021. Visto l’atto depositato il 17 giugno 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2026 La Presidente tit

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo ritiro dell'istanza giudiziaria contenzioso tributario declinatoria di competenza impugnabilità della decisione di rinvio sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 17 giugno 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 8989/2022proposto da: LOMBARDI SAMUELE C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Bernardo; -ricorrente - contro COMUNE DI BARANO D’ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Di Meglio; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 7383/10/2021, depositata il 18 ottobre 2021. Visto l’atto depositato il 17 giugno 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2026 La Presidente tit