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Decreto — n. 1711/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1711/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1711/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9957/2024 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro Snam Rete Gas S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide De Girolamo unitamente all’avvocato Livia Salvini -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II grado Molise n.299/2023 depositata il 19/10/2023.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1711/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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dazione in pagamento compensazione nel fallimento fine del processo mancato versamento dell'anticipo spese condono delle spese procedurali liquidazione sommaria del fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 c.p
– il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9957/2024 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro Snam Rete Gas S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide De Girolamo unitamente all’avvocato Livia Salvini -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II grado Molise n.299/2023 depositata il 19/10/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Numero registro generale 9957/2024 Numero sezionale 101/2026 Numero di raccolta generale 1711/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/01/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 9957/2024 Numero sezionale 101/2026 Numero di raccolta generale 1711/2026 Data pubblicazione 26/01/2026