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Decreto — n. 1700/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1700/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1700/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 22388/2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro N.T.A. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Alessio Lanza e Martina Urban; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n. 380/3/2023, depositata il 21 aprile 2023. Visto l’atto depositato il 21 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2026 La Presidente

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1700/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 22388/2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro N.T.A. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Alessio Lanza e Martina Urban; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n. 380/3/2023, depositata il 21 aprile 2023. Visto l’atto depositato il 21 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2026 La Presidente

Parole chiave

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esperimento di conciliazione convenzione fiscale negoziazione e conclusione risoluzione delle controversie revoca del concordato regola di consolidamento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 21 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Sul ricorso n. 22388/2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro N.T.A. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Alessio Lanza e Martina Urban; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n. 380/3/2023, depositata il 21 aprile 2023. Visto l’atto depositato il 21 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2026 La Presidente