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Ordinanza — n. 1605/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-exhaustion of appeal grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1605/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the taxpayers' appeal against the Second Instance Court's rejection of their VAT deduction claims. The taxpayers argued the lower court failed to address all appeal grounds, but the Court found the appeal inadmissible because it merely reiterated the original administrative notice without new arguments. Furthermore, the taxpayers failed to formally transcribe their appeal to the Second Instance Court, violating procedural requirements. Consequently, the Court rejected the appeal and ordered the taxpayers to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it contains no new grounds or fails to formally transcribe the appeal to the lower court, as the lower court's decision on existing grounds precludes a new examination.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-exhaustion of grounds VAT deduction procedural violation tax administration second instance court legal costs fini dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
La censura è, inoltre, inammissibile per violazione dell’art. 360 bis c.p.c.avendo il giudice d’appello deciso la questione di diritto – relativa all’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti - in modo del tutto conforme alla giurispr udenza di questa Corte (Cass.12895/2024; Cass.
Art. 2697 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
IlConsigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata delgiudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale i ricorrent i ha nno chiestola decisione Collegiale Ragionidella decisione L’unico motivo di doglianza proposta si incentra sulla violazione – prospettataex a rt.
Art. 96 c.p.c.
Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
art. 380 bis c.p
IlConsigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata delgiudizio ex art. 380 bis c.p.c.
art. 112 c.p
art. 360 bis c.p
La censura è, inoltre, inammissibile per violazione dell’art. 360 bis c.p.c.avendo il giudice d’appello deciso la questione di diritto – relativa all’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti - in modo del tutto conforme alla giurispr udenza di questa Corte (Cass.12895/2024; Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6496/2017
( Cass. n. 6496/2017;Cass.
Cass. n. 17330/2015
6496/2017;Cass. n. 17330/2015 ;
Cass. n. 359/2005
Cass. 12895/2024
Cassation court quashes tax appeal for violating burden of proof on non-existent transactions.
Cass. 24471/2022
Cassation Court dismisses tax appeal, ruling the Regional Commission illegally reversed the burden of proof regarding non-existent transactions.
Cass. Sez. Un. Ordinanza n. 28540/2023
Cass. Sez. Un. n. 27195/2023
Cass. n. 31839/2023
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9799 /20 2 5 proposto da FINSARAS.A.S. DI FRANCESCO BAGNATO C. in persona del legale Rappresentante pro tempore ; BAGNATO ELISABETTA; BAGNATO ANTONIO; BAGNATO GIUSEPPE quale s ocio a ccomandatario di SARA S.A.S.DI G. BAGNATO C. S.A.S., s ocietà socia di FINSARA ridetta , tuttirappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso percassazione dall’ avv. Giuseppe Graziano (domicilio digitale PEC: giuseppegraziano@ordineavvocatiroma.org) –ricorrenti – contro Oggetto:tributi Cons.Est.Roberto Succio - 2 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del D irettore pro tempore rappresentatae difes a come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato(PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - controricorrente – per la cassazione del la s entenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del l’Abruzzo n. 06 / 0 6 / 202 5 e n. 07/0 6 /202 5 depositat e entrambein data 0 3/0 1 /202 5 , non notificat e Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/12/2025dal Consigliere Roberto Succio Fattidi causa All’esitodei relativi controlli operati quanto ai periodi d’imposta 2013 e 2014l’Ufficio Controlli dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti – notificava Avvisi di Accertamento per il recupero delle imposte e per la irrogazione delle sanzioni, ritenendo che FINSARA avrebbe indebitamente detratto IVA per aver utilizzato nelle relative dichiarazioni fatture per operazioni soggettivamente ritenute inesistenti,emesse da un soggetto, la RCS SRL, ritenuto “ cartiera”.

Inesito all’Udienza di Discussione in data 12 a prile 2022 la CGT di I gradodi Chieti adita disponeva il rigetto di entrambi i r icorsi. Appellavanoi contribuenti. Con la sentenza ora gravata, il giudice dell’appello ha rigettato l’impugnazione proposta, con le sentenze nn. 6 e 7 del 2025, assolutamenteeguali: e che – pertanto – cumulativamente sono state impugnate. Le citate s entenze statuivano il rigetto del proposto appello,ritenendolo infondato . Ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a una sola censura. Cons.Est.Roberto Succio - 3 Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate.

IlConsigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata delgiudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale i ricorrent i ha nno chiestola decisione Collegiale Ragionidella decisione L’unico motivo di doglianza proposta si incentra sulla violazione – prospettataex a rt. 360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. - dell’art. 2697 c. c . edell’art. 112 c.p.c.; secondo i ricorrenti la Corte di Giustizia Tributaria diII Grado ha erroneamente ritenuto che i motivi del proposto a ppello altro non fossero che una mera reiterazione delle doglianze già rappresentate rispetto all’ a vviso di ac certamento t ributario; così finendocon il non pronunciare “ su tutta la domanda e non oltre i limiti diessa”.

L’unicomotivo di ricorso è inammissibile per plurime ragioni . In primo luogo, esso si incentra sulla ritenuta illegittimità della sentenzadi appello che avrebbe ritenuto inammissibile l’impugnazione deicontribuenti in quanto iterativa delle difese svolte in primo grado; sotto questo profilo, il motivo non aggredisc e la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che ha fondato su altro il rigetto dell’appello (Cass.n. 8755/2018). Come è noto, risulta inammissibile la doglianza che si appunta su questioni del tutto estranee all' ordito motivazionale fornito dalla sentenza impugnata senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendiposta a base della decisione impugnata (" i n tema di ricorso per cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratiodecidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata" ; così Cass.n. 19989/2017).

Più precisamente secondo la giurisprudenza di Cons.Est.Roberto Succio - 4 questa Corte il motivo d'impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occo rre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l' esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della d ecisione impugnata e, quindi,nell' esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dove ndosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimentodello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; inriferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l' inammissibilità ai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. ( Cass. n. 6496/2017;Cass. n. 17330/2015 ;

Cass. n. 359/2005). La censura è, inoltre, inammissibile per violazione dell’art. 360 bis c.p.c.avendo il giudice d’appello deciso la questione di diritto – relativa all’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti - in modo del tutto conforme alla giurispr udenza di questa Corte (Cass.12895/2024; Cass. 24471/2022) e l’esame del motivo non offre elementiper mutarne l’orientamento. La doglianza è, altresì, inammissibile quanto all’omesso esame dei motividi appello non avendo parte ricorrente né trascritto né prodotto a questa Corte l’atto di impugnazione di fronte al giudice di secondo grado(dalla formulazione del quale poteva evin cersi il contenuto delle doglianze ivi proposte); in ogni caso dalla lettura della sentenza Cons.Est.Roberto Succio - 5 gravatasi evince come il giudice abbia preso posizione , dandone conto inmotivazione, in ordine a ogni eccezione sottopostagli.

Inconclusione, per le superiori ragioni il ricorso va rigettato . Lespese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo. Poichéla presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termin i le pronunce Cass. Sez.Un., Ordinanza n. 28540 / 2023; Cass. Sez. Un. n. 27195 / 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass . n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati,l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.

Lgs. n.149 del 2022) - che, nei casi di definizione de l giudizio in conformità allaproposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza deipresupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente. Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importodi euro 5.3 00 ,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 2.6 5 0 ,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassadelle ammende;

P.Q.M Cons.Est.Roberto Succio - 6 rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 10.600,00 in favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrenteal pagamento dell’ulteriore somma di euro 5 . 30 0 ,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancoraulteriore somma di euro 2. 500 ,0 0 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favoredella cassa delle ammende. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L . n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presu